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Imprese di Pulizia

Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
Sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.
Sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, sia perché molesti, e specie vegetali non desiderate.
Sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il processo dei procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.
Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il processo dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Le imprese che intendono svolgere attività di pulizia e disinfezione devono ottenere il riconoscimento dei requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria.
Le imprese che intendono svolgere attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione devono ottenere anche il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Requisiti di onorabilità
I requisiti di onorabilità devono essere posseduti nel caso di imprese individuali dal titolare, nel caso di società in nome collettivo (s.n.c.) e nel caso di società cooperative da tutti i soci, nel caso di società in accomandita semplice (s.a.s.) da tutti i soci accomandatari, nel caso di società di capitali da tutti gli amministratori e sono che:
• non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o contro il patrimonio o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
• non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
• mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni (Codice delle Leggi Antimafia);
• non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza;
• non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
Requisiti economico-finanziari
• Iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d’opera;
• Assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare in caso di impresa individuale, dei soci in caso di società di persone e di società cooperative, degli amministratori nel caso di società di capitali, salvo riabilitazione ai sensi dell’art. 17 l. 7 marzo 1996 n. 108, ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori;
• L’apertura di c/c bancario con affidamento.
Requisiti tecnico-professionali (solo per disinfezione, derattizzazione e sanificazione)
I requisiti tecnico-organizzativi richiesti in capo al responsabile tecnico dell’impresa sono:
a) scuola dell’obbligo scolastico e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione svolta all’interno di imprese del settore in qualità di dipendente qualificato, collaboratore familiare, socio partecipante al lavoro o titolare di ditta individuale;
b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.
c) possesso di diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività (il corso di studi deve prevedere un biennio di chimica e nozioni di scienze biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione);
d) possesso di diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività (chimica, scienze biologiche, scienze naturali, agraria, medicina, ecc.).
Per la validità dei titoli di studio si rimanda alle leggi di riferimento specifiche e alle relative circolari ministeriali.

L’art. 53 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81  recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, co. 7, della L. 10/12/2014, n. 183”,  in vigore  dal 25 giugno 2015 ha innovato la nozione di associazione in partecipazione modificando il secondo comma dell’art. 2549 c.c., e stabilendo che se l’associato è una persona fisica il suo apporto “non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
In relazione alla nuova disciplina sono vietati i contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, mentre quelli già in essere rimangono in vigore fino alla loro cessazione.

FASCE DI CLASSIFICAZIONE
Se l’impresa intende partecipare ad appalti pubblici per l’affidamento dei servizi di pulizia, indetti secondo la normativa comunitaria, deve richiedere l’iscrizione in una fascia di classificazione in base al volume di affari al netto di IVA (art. 3 D.M. 274/1997).
Ai fini dell’iscrizione nella fascia, l’impresa deve aver svolto l’attività per almeno due anni; è pertanto impossibile chiedere l’iscrizione nella fascia contestualmente alla denuncia di inizio attività.
I requisiti per l’iscrizione in una determinata fascia sono:
• aver fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo complessivo non inferiore al 40%, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50% ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60%, dell’importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione; per l’inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all’importo massimo della fascia stessa;
• aver sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, un costo complessivo per il personale dipendente (costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamento ai fondi di trattamento di fine rapporto) non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% di detti costi se l’impresa svolge esclusivamente attività di pulizia e disinfezione.
L’impresa che non può comprovare le percentuali minime sopra indicate ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge, deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per il titolare o per i soci che prestano opera nell’impresa.
Le fasce di classificazione del volume d’affari al netto dell’IVA previste dall’art. 3 D.M. 274/1997 sono le seguenti:
•fino a € 51.645,69
•fino a € 206.582,76
•fino a € 361.519,83
•fino a € 516.456,90
•fino a € 1.032.913,80
•fino a € 2.065.827,60
•fino a € 4.131.655,19
•fino a € 6.197.482,79
•fino a € 8.263.310,39
•oltre € 8.263.310,39
Ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.M. 274/1997 la classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso di prima fascia l’importo medio deve essere di almeno 30.987,41 euro.

Al fine dell’inserimento in una delle predette fasce di classificazione l’impresa deve fare richiesta compilando il modello fasce di classificazione disponibile nella sezione Modulistica- Registro Imprese- Attività regolamentate ed allegare:
•Copia dei modelli 770 relativi al periodo di riferimento;
•Copia dei libri paga e dei libri matricola relativi al periodo di riferimento (comunque non inferiore a 2 anni);
•Elenco dei servizi eseguiti allegando a ciascuno di essi un’apposita attestazione del committente, pubblico o privato redatta secondo un apposito modello;
•Elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.
INIZIO DELL’ATTIVITÀ
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52) del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124”, sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche l’attività di impresa di pulizia.

Con Accordo in Conferenza Unificata Governo, Regioni e Enti Locali del 22 febbraio 2018 sono stati approvati i nuovi moduli SCIA unificati e standardizzati per le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione.

La SCIA deve essere presentata al SUAP competente per territorio in tutti i casi in cui per lo svolgimento dell’attività sono necessarie altre Scia, comunicazioni ecc.. di competenza del SUAP o di altre amministrazioni.

Per le sole attività di Pulizia e Disinfezione la SCIA può essere presentata direttamente alla Camera.

Per l’avvio dell’attività di pulizia, l’impresa deve trasmettere la pratica di Comunicazione Unica contestualmente (qualora si utilizzi Comunica, applicativo informatico che genera sia la pratica Registro Imprese che la trasmissione al SUAP della Scia) anche al Suap territorialmente competente oppure contemporaneamente, cioè nello stesso giorno, qualora la presentazione della Scia al Suap avvenga a mezzo di altro specifico canale, ma nel corso della stessa giornata si presenti anche la pratica Registro Imprese. In questo caso occorre allegare alla pratica telematica di iscrizione nel Registro Imprese, la Scia con la relativa ricevuta di avvenuta consegna al SUAP competente.

Di conseguenza non sarà più ammissibile l’invio e il conseguente recepimento dal parte del Suap della sola Scia senza l’avvio contestuale comunicato al Registro Imprese e il Registro Imprese riterrà non produttivi di effetti giuridici i soli modelli di avvio Registro Imprese/REA non integrati della relativa Scia, comportando il rifiuto di istanze che ne siano prive.

La pratica di Comunicazione Unica può essere predisposta e presentata tramite:

  • la piattaforma telematica impresainungiorno, selezionando il SUAP di riferimento, nel caso in cui il SUAP abbia aderito a questa piattaforma;
  • il portale dello specifico SUAP, nel caso in cui il SUAP non abbia aderito alla suddetta piattaforma;
  • il sistema Starweb (o equivalenti) per tutti i SUAP, in alternativa alle due soluzioni precedenti.

La data di inizio dell’attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA.
In caso di SCIA condizionata (SCIA più altre autorizzazioni) l'attività non può essere iniziata prima del rilascio delle prescritte autorizzazioni.

Si rendono disponibili in questa pagine i modelli ministeriali con l'avvertenza di consultare comunque le piattaforme dei singoli Sportelli Unici.

COSTI
Diritti di segreteria

Alle imprese di pulizia che denunciano l’inizio dell’attività, si applica, oltre al diritto relativo al corrispondente modello Registro Imprese di iscrizione o modificazione, una maggiorazione come contributo per il riconoscimento dei requisiti pari a:
€ 18,00 più  € 9,00 per le imprese individuali
€ 30,00 più 15,00 per le società, cooperative e consorzi.
Imposta di bollo
€ 17,50 (solo in caso di iscrizione al Registro Imprese di impresa individuale).

GUIDA operativa per l'esercizio dell'attività di pulizia

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