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Agenti e Rappresentanti di commercio

L’agente di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a promuovere la conclusione di contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.
Il rappresentante di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a concludere contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.
Il sub-agente di commercio è colui che viene incaricato dall’agente di commercio a promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate, ma l’elemento caratterizzante è dato dall’impresa mandante che, nel mandato di sub-agenzia, è anch’essa un agente di commercio.

Requisiti
I requisiti per l’esercizio dell’attività prescritti dalla Legge n. 204/85 devono essere posseduti:
-per l’impresa individuale dal titolare, dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa individuale;
-per le società da tutti i legali rappresentanti dell’impresa, dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa.
In via residuale, qualora l'impresa societaria abbia più legali rappresentanti, è ammissibile che i requisiti di idoneità siano posseduti da un solo legale rappresentante purché l'affidamento di tale mandato all'esercizio esclusivo dell'attività di agenzia e/o rappresentanza risulti in modo chiaro e inequivocabile da specifica disposizione dei patti sociali (per le società di persone), oppure da apposita delega contenuta in un verbale o in una decisione dell'organo amministrativo nel rispetto delle specifiche previsioni statutarie (nel caso di società di capitali).

Requisiti professionali
In alternativa uno dei seguenti:
-aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche (elenco dei titoli abilitanti );
-aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni;
-aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (inquadramento nei primi due livelli contrattuali del CCNL di riferimento: es. 1 e 2 livello del CCNL Commercio o 6 e 7 livello del CCNL Industria), collaboratore familiare, titolare o amministratore di società con attività di vendita;
-essere iscritto nell’apposita Sezione Speciale Rea di cui all’art. 7 del D.M. 26/10/2011.

Requisiti morali
-non essere interdetto, inabilitato, non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l’economia pubblica, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
-non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione previste del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia).

Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero
Per esercitare in Italia, coloro che hanno conseguito la qualifica all’estero (sia in un paese UE che extra-UE) devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Avvio dell’attività
L’attività di agente/rappresentante/sub-agente di commercio deve essere avviata mediante presentazione, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia in cui si intende avviare l’attività, di  pratica telematica di Comunicazione unica a cui va allegata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in cui viene autocertificato il possesso dei requisiti morali e professionali.
In caso di SCIA inoltrata da società, l’oggetto sociale presente nell’atto costitutivo deve prevedere l’attività di agenzia/rappresentanza.
La data inizio dell’attività dichiarata nella pratica Comunica deve coincidere con la data di presentazione della SCIA al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza.
In caso di unità locale diversa dalla sede legale che svolge anch’essa attività di agenzia o rappresentanza deve essere nominato il preposto per tale unità.

Le pratiche telematiche presentate al Registro delle Imprese/R.E.A. saranno immediatamente rifiutate se prive del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, se questo, pur allegato, risulterà carente della firma digitale/autografa del legale rappresentante/titolare dell’impresa o di coloro che dichiarano di svolgere l’attività nell’ambito dell’impresa.
L’ufficio, in caso di accertata carenza dei requisiti, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato  provveda a conformarsi entro i termini assegnati.

Incompatibilità
L’attività di agente/rappresentante/sub-agente di commercio non può essere esercitata da:
-dipendente di imprese, associazioni o enti privati o pubblici (fatta eccezione per i dipendenti pubblici con part-time fino al 50%)
-chi esercita l'attività di agente d'affari in mediazione o altre attività di mediazione.

Modifiche
L’agente/rappresentante di commercio (sia nel caso di  impresa individuale si nel caso di società) ha l’obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute.
In particolare le imprese societarie devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per cui è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività (ad esempio la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un’istanza telematica con allegato il modello “ARC” compilato nelle sezioni "Modifiche" e "Requisiti".
La comunicazione al Registro Imprese della modifica del legale rappresentante e/o nomina del preposto comporterà l'avvio del procedimento del divieto di prosecuzione dell’attività e l’adozione del conseguente provvedimento nel caso sia priva del modello "ARC" compilato nelle sezioni "Modifiche" e "Requisiti" e sottoscritto dal nuovo legale rappresentante oppure priva del modello "Requisiti" compilato e sottoscritto dal preposto nominato, ai fini dell'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Le modifiche che non richiedono la verifica dei requisiti e che riguardano i dati essenziali dell'impresa (modifica ditta, denominazione, ragione sociale, trasferimento di sede nella provincia) o i dati anagrafici delle persone, devono essere esclusivamente trasmesse al Registro delle Imprese mediante l’applicativo Comunica (con compilazione della sola e consueta modulistica Registro Imprese/Rea) senza compilazione del modello "ARC".

Modulistica
-Modulistica Registro Imprese tramite ComUnica (S5 società - I1/I2 imprese individuali);
-eventuale Mod. INT/P di tutti i soggetti che svolgono l’attività di agente (oltre ai titolari/legali rappresentanti) per conto dell’impresa;
-Segnalazione Certificata di Inizio Attività - agenti di commercio Mod ARC;
-Mod. ARC  in formato XML generato dal software di compilazione della pratica telematica;
-Modello integrativo al modello ARC - sezione requisiti (per la dimostrazione del possesso del requisito professionale inerente l’attività svolta);
-Modello Intercalare REQUISITI, per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante, dall’eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di agente per conto dell’impresa;
-Dichiarazione antimafia art.67 del D. Lgs. n. 159/2011 da parte di tutti i soggetti tenuti a rendere tale dichiarazione;
-Copia del mandato di agenzia (art. 1742 del cod. civ.);
-eventuali allegati (titoli di studio, attestati, buste paga etc.) comprovanti il possesso dei requisiti professionali.

Iscrizione nell’apposita sezione del REA
I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa possono richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell’apposita sezione del REA mediante la compilazione della sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del modello ARC.

COSTI
Per le società:
Diritti di segreteria € 30,00
Per le ditte individuali:
Diritti di segreteria € 18,00
Imposta di bollo € 17,50
Per l’iscrizione nell’apposita sezione REA (solo persone fisiche)
Diritti di segreteria € 18,00

Verifica dinamica requisiti
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, l'Ufficio del Registro delle Imprese è tenuto a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti previsti dalla legge 03 maggio 1985 n. 204 e smi per lo svolgimento dell’attività di agente e/o rappresentante di commercio.
A tal fine, il Conservatore del Registro delle Imprese con determinazione n. 329 del 21/09/2022 ha avviato
la procedura di verifica del possesso dei requisiti per le imprese in attività aventi sede nelle province di Chieti e Pescara e dei soggetti che, a qualsiasi titolo, esercitano, per loro conto, l’attività di agente e rappresentante di commercio da almeno 5 anni, come previsto dalla vigente normativa nonché le persone fisiche, in possesso dei requisiti per lo svolgimento di tale attività, iscritte da più di 5 anni nell’apposita Sezione REA.

I soggetti interessati dal procedimento dovevano comprovare la permanenza dei requisiti richiesti, presentando al Registro Imprese un’apposita pratica telematica di Comunicazione Unica entro il 30/09/2023.

Le istruzioni per la compilazione della pratica sono disponibili nel supporto specialistico SARI al seguente link: https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/chpe?apriSchedaMadre=115611413.

La mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta comporterà l’avvio del procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività di agente e rappresentante di commercio e conseguente cessazione d’ufficio della suddetta attività per le imprese iscritte al Registro Imprese ed operanti, oppure l’avvio del procedimento di cancellazione dall’apposita sezione del REA per le persone fisiche.

Modulistica di riferimento

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