La legge regionale n. 23 del 30.10.2009 " Nuova legge organica in materia di artigianato", in vigore dal 7 novembre 2009, dispone che alle Camere di Commercio sono delegate le funzioni amministrative attinenti l’iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane.
La piu’ importante novità dal punto di vista dell’iter burocratico di riconoscimento dell’impresa artigiana è la soppressione della Commissione provinciale per l’Artigianato e la diretta iscrizione nell’albo delle imprese artigiane che assume, pertanto, natura costitutiva dell’impresa artigiana ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.
Ai fini dell’iscrizione, le imprese artigiane si avvalgono della Comunicazione Unica di cui all’art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, convertito in legge con modificazione dalla legge 2 aprile 2007 n. 40. Pertanto dal 1 aprile 2010 le imprese artigiane devono inoltrare le proprie istanze, solo in modalità telematica o su supporto informatico firmato digitalmente da presentare all'Albo delle Imprese.
I titolari di imprese artigiane ed i legali rappresentanti di società, consorzi e società consortili, iscritte nell’albo delle imprese artigiane, sono tenuti a comunicare alla competente Camera di Commercio ogni variazione dello stato di fatto e di diritto, rispetto a quello risultante dall’iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della natura artigiana dell’impresa, del consorzio o della società consortile.
La nuova normativa per contrastare o reprimere l’esercizio abusivo di attività artigianali prevede l’applicazione di sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro di varia entità a seconda della tipologia di infrazione.