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Mediatore marittimo

MEDIATORE MARITTIMO

È mediatore marittimo chi esercita professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose (art.1 Legge n.478/1968).
Tutti coloro che in forma individuale o societaria, intendono svolgere l’attività di mediazione marittima devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 478/1968 e successive modificazioni.

I REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

I requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività devono essere posseduti:

  • dal titolare dell’impresa individuale
  • da tutti i legali rappresentanti in caso di società
  • dagli eventuali  preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa.

Requisiti Professionali

  • aver conseguito il diploma di scuola media inferiore e aver sostenuto un esame volto ad accertare il requisito professionale;

oppure

  • iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo (a norma dell'art. 11 comma  del D.M. 26.10.2011, tale iscrizione costituisce requisito valido permanentemente).

oppure

  • essere iscritto nella apposita sezione R.E.A. (a regime) di cui all’art. 8 del Decreto 26 ottobre 2011

Requisiti di onorabilità

  • non essere interdetto o inabilitato;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;
  • non avere riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Requisiti finanziari

L'impresa che esercita l'attività di mediazione marittima, deve aver effettuato il deposito della cauzione pari a € 258,23.
La cauzione potrà essere prestata tramite fideiussione bancaria oppure tramite versamento presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

Incompatibilità

L’esercizio della professione è incompatibile con qualunque impiego pubblico (escluso l’impiego pubblico part-time 50%) o privato retribuito, fatta eccezione per l’impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

INIZIO ATTIVITÀ

L'iscrizione al Registro Imprese dell'attività di mediatore marittimo richiede la presentazione della seguente documentazione, alla Camera di Commercio competente in base al luogo dove l’impresa ha sede legale:

  • Modulistica Registro Imprese tramite ComUnica (S5 società - I1/I2 imprese individuali);
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività - mediatori marittimi;
  • Modello Intercalare Requisiti per l'indicazione dei requisiti posseduti da eventuali altri legali rappresentanti di impresa societaria, dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa;
  • copia informatica della cauzione rilasciata da istituto bancario ed assicurativo, con dichiarazione di conformità all’originale in calce;
  • Dichiarazione antimafia art.67 del D. Lgs.159/2011 da parte di tutti i soggetti tenuti a rendere tale dichiarazione;
  • Diritti di segreteria (30,00 euro società - 18,00 euro imprese individuali).

La data inizio dell’attività dichiarata nella pratica Comunica deve coincidere con la data di presentazione della SCIA al Registro Imprese.

L'ufficio, in caso di accertata carenza dei requisiti, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Per la SCIA è necessario utilizzare il modello “mediatori marittimi” (allegati al DM 26 ottobre 2011) disponibile direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb.

Attività esercitata presso Unità Locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività l’impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali.

La variazione dei soci e dei legali rappresentanti

In caso di variazione dei soggetti in capo ai quali la normativa richiede il possesso dei requisiti di mediatore marittimo (soci, legali rappresentanti, preposti ecc.) le imprese devono presentare, entro 30 gg. dall'evento, un'istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “mediatore marittimo” e la sezione “Requisiti” da parte dei nuovi soggetti subentrati.

Il modello per ciascun nuovo soggetto, può essere allegato alla pratica di modifica dei soci/amministratori presentata dal notaio (in caso di società di persone) o dall'impresa (se società di capitali) (Mod. S2 - INT P) oppure predisponendo un autonomo adempimento contestuale alla pratica di modifica della compagine societaria (Mod. base S5 - con Mod. Intercalare Requisiti per ciascun nuovo soggetto subentrato).

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • -Legge 12 marzo 1968 n. 478
  • -D.P.R. 4 gennaio 1973 n. 66
  • -D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (art. 75)
  • -D.M. 26.10.2011
  • Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26/10/2011
  • Decreto del Ministero dello sviluppo economico 23/04/2013

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