Spedizionieri

Lo spedizioniere è colui che, esclusivamente in forma d’impresa, opera come intermediario tra colui che deve trasportare cose via terra, via mare o via aria (committente o mandante) e colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri o anche di mezzo di altri (vettore o trasportatore) nei limiti della normativa sull’autotrasporto.
Lo spedizioniere svolge tutte le attività connesse alla spedizione e stipula un contratto di spedizione. Il contratto di spedizione è un mandato con cui lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (art. 1737 c.c.).
Tutti coloro che, come impresa individuale o in forma societaria, intendono svolgere l’attività di spedizioniere devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla L. 14/11/1941, n. 1442 e dell'art. 76 del d.lgs. 26/3/2010 n. 59.
L’Elenco degli Spedizionieri è stato SOPPRESSO (art. 76 D. Lgs. 59/2010). Dal 2012 chi intende iniziare l’attività di spedizioniere deve presentare una segnalazione certificata di inizio attività in via telematica attraverso l’applicazione Comunica Starweb o altri applicativi compatibili.

L’attività oggetto della segnalazione deve iniziare dal giorno della presentazione della pratica Comunica (non può essere retroattiva) corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del modello “SPEDIZIONIERI”.

Pertanto se la relativa pratica telematica presentata al Registro delle Imprese/Rea sarà priva del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, sebbene allegato, detto modello risulterà non essere stato correttamente compilato (devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per poter effettuare le dovute verifiche) e/o non essere stato regolarmente sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa (nei casi in cui i soggetti sottoscrittori non siano in possesso di un dispositivo di firma digitale le autocertificazioni vanno sottoscritte graficamente allegando copia di un valido documento di riconoscimento e vanno firmate digitalmente dall'intermediario che presenta la pratica), la pratica stessa sarà direttamente rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore in quanto detta denuncia è inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l’immediato inizio dell’attività economica.

Per tale ragione l’impresa dovrà presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/Rea completa di autocertificazione (SCIA) dei requisiti, regolarmente sottoscritta.

L’impresa che esercita in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse con la nomina di almeno un preposto in possesso dei requisiti professionali e morali idonei allo svolgimento dell’attività. Tali requisiti sono certificati attraverso la compilazione del riquadro “requisiti” del modello SPEDIZIONIERI.

REQUISITI
Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività è attestato mediante compilazione della sezione “REQUISITI” del modello “SPEDIZIONIERI”.
Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui sopra il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti.
Sono altresì tenuti alla compilazione della medesima sezione, limitatamente alla parte relativa al possesso dei requisiti morali, tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (normativa antimafia), nonché quelli richiamati dall’articolo 7 della legge 1442/41 (presidente, consigliere delegato o, comunque, persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita i soci accomandatari; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società cooperative e loro consorzi, il presidente o il direttore).

- Requisiti morali
Non possono esercitare l’attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l’Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;  non essere infine sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n.1423 e sue modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/5/1965 n. 575 (antimafia) e sue modificazioni e integrazioni, ovvero sono sottoposti a misura di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali professionali, o per tendenza.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252. 

Requisiti professionali
Il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni, anche non continuativi, nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della Scia, all’interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione (attività negoziale intesa alla conclusione di contratti di trasporto con i vettori, al compimento della spedizione ed alle operazioni accessorie, ai sensi della Legge 14/11/1941 n. 1442, in qualità  di Dirigente, Quadro, Impiegato di primo livello, Impiegato di secondo livello - CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni).

- Requisiti di capacità finanziaria
per le società con capitale sociale versato inferiore ad euro 100.000,00: polizza assicurativa o fidejussione bancaria (con allegata la carta d'identità funzionari di banca firmatari) per un importo pari alla differenza tra euro 100.000,00 ed il capitale sociale versato;
per le imprese individuali e le società cooperative: polizza assicurativa o fidejussione bancaria (con allegata la carta d’identità dei funzionari di banca firmatari) per euro 100.000,00, OPPURE dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con fotocopia della carta d’identità in corso di validità con la quale il richiedente dichiari i beni immobili di sua proprietà e l’assenza di ipoteche sugli stessi, con i relativi dati fiscali completi per un valore legale complessivo pari o superiore ad euro 100.000,00, OPPURE copia dei documenti comprovanti l’esistenza di un deposito vincolato in denaro o titoli per un valore legale complessivo pari o superiore ad euro 100.000,00.

Le polizze assicurative e le fidejussioni bancarie devono contenere la seguente clausola:
La presente fidejussione / polizza viene emessa - ai fini dell’accertamento del requisito di adeguata capacità finanziaria cui all’art. 6 comma 3 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, così come sostituito dall’art. 76 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – a garanzia delle obbligazioni, sorte nei confronti dei terzi, derivanti, ai sensi dell’art. 1173 del Codice Civile, dall’esercizio dell’attività di spedizioniere di cui agli artt. 1737 del Codice Civile ed alla Legge 14 novembre 1941, n. 1442., svolta dalla Società (denominazione sociale, codice fiscale, partita iva) con sede legale operativa in (città, indirizzo) oppure con sede legale in (città, indirizzo) e unità locale operativa in (città, indirizzo).
Questa nostra obbligazione sarà duratura e valida per un anno e si intenderà rinnovata di anno in anno, salvo reciproco diritto di revoca da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza dell’impegno in corso.
Questo istituto di credito / compagnia d’assicurazioni prende atto che la liberazione della presente fidejussione/polizza potrà avere luogo, in ogni caso, solamente con provvedimento della Camera di Commercio di Chieti Pescara
”.

CAUZIONE
L’esercizio dell’attività è soggetto a deposito cauzionale per l’importo di € 258,23 da versare presso la Tesoreria Provinciale dello Stato previa costituzione deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

Non rientrano nel campo di applicazione dell’attività di spedizioniere di cui alla Legge 1442/1941:

  • Gli spedizionieri doganali - i soggetti che svolgono quest’attività di cui alla Legge 22 dicembre 1960 n. 1612) sono soggetti accreditati presso le dogane. Lo spedizioniere doganale è colui che munito di apposita “patente” è abilitato al compimento di operazioni doganali presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale e deve essere iscritto presso l’Albo professionale istituito con L. 22.12.1960, n. 1612.
  • Le Agenzie d’affari in spedizioni e trasporti di cui all’art.115 del TULPS che esercitano l'attività di intermediazione comunque organizzata nell'assunzione e trattazione di affari altrui, nel settore trasporti.
  • L’impresa di autotrasporto che esegue materialmente, con mezzi propri, il trasporto delle merci; lo spedizioniere invece “organizza” la spedizione stipulando contratti di trasporto con le imprese (o vettori) che materialmente effettueranno il trasporto (imprese di autotrasporti, compagnie aeree, marittime, ecc.) e compiendo le operazioni accessorie.
Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti leggi l'Informativa completa e clicca sul pulsante "ACCETTO" per proseguire con la navigazione