La Camera di Commercio di Chieti Pescara esegue il servizio di vidimazione dei libri per tutte le localizzazioni con sede nel territorio provinciale (sedi legali di imprese iscritte nel Registro delle imprese e unità locali con sede legale fuori provincia iscritte nel Repertorio Economico Amministrativo). Il registro potrà essere presentato presso gli sportelli polifunzionali della sede di Pescara, Via Conte di Ruvo n.2 e di Chieti, P.zaz G.B. Vico n. 2 da chiunque incaricato dall’impresa, non necessariamente dal legale rappresentante, e senza necessità di delega.
Diritti di segreteria
Per la vidimazione di ogni registro-libro, indipendentemente dal numero di pagine, dovrà essere corrisposto un diritto di segreteria di € 25,00 esclusivamente con una delle seguenti modalità:
- in contanti o Pos direttamente agli sportelli;
- tramite il circuito PagoPA.
Imposta di bollo
Per ogni libro (ad eccezione del registro di carico e scarico rifiuti) è prevista l’applicazione di una marca da bollo da 16,00 € per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.
Le ONLUS, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo a norma dell’art. 27-bis della TABELLA allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (recante “Disciplina dell’imposta di bollo”).
Le cooperative sociali e loro consorzi sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo a norma del combinato disposto dell’art. 27-bis della TABELLA allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell’art. 10, comma 8, del D.lg. 4 dicembre 1997, n. 460, nonché dell’art. 82, commi 1 e 5, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 117.
Gli enti del Terzo Settore sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo a norma dell’art. 82, commi 1 e 5, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 117. A norma dell’art. 1, comma 1, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 117, “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”, escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Concessioni governativeLe società di capitali, anche consortili, per la numerazione e bollatura di libri sociali e registri contabili sono obbligate a versare la tassa annuale sulle concessioni governative di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (recante “Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”) di importo variabile in funzione dell’ammontare del capitale o del fondo di dotazione:
a) 309,87 €, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 €;
b) 516,46 €, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.
Il pagamento della tassa sulle concessioni governative può avvenire in uno dei seguenti modi:
a) per le società di nuova costituzione: mediante versamento su c/c postale n. 6007 intestato all’AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. con causale “BOLLATURA E NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI”;
b) per le società di nuova costituzione in possesso di partita I.V.A.: mediante versamento con il mod. F24 esclusivamente in modalità telematica indicando il codice tributo “7085 – VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI”;
c) per le società già iscritte: mediante versamento, entro il 16 marzo di ogni anno, con il mod. F24 esclusivamente in modalità telematica indicando il codice tributo “7085 – VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI” e indicando l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.
Nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali nel corso dell’anno deve essere versata la tassa forfettaria, mentre nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone il versamento forfettario già effettuato entro marzo si considera valido per l’intero anno.
Per le società di persone, società cooperative, associazioni e fondazioni, la tassa sulle concessioni governative è dovuta nella misura di 67,00 € ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine.
Per le cooperative edilizie, la tassa sulle concessioni governative è dovuta nella misura di 16,75 € ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine.
Le ONLUS e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dal pagamento della tassa sulle concessioni governative a norma dell’art. 13-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
Le cooperative sociali e loro consorzi sono esenti dal pagamento della tassa sulle concessioni governative a norma del combinato disposto dell’art. 13-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e dell’art. 10, comma 8, del D.lg. 4 dicembre 1997, n. 460 (recante “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”), nonché dell’art. 82, commi 1 e 10, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 117 (recante “Codice del Terzo Settore”).
Gli enti del Terzo Settore sono esenti dal pagamento della tassa sulle concessioni governative a norma dell’art. 82, commi 1 e 10, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 117. A norma dell’art. 1, comma 1, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 117, “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”, escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Per la vidimazione dei registri/libri va compilato il modello L2.
L’Ufficio Registro Imprese e i notai effettuano la bollatura dei libri sociali e dei libri previsti da leggi speciali a meno che la legge stessa non indichi espressamente uno specifico ente competente.
Ai sensi dell’art. 2218 c.c. è prevista inoltre la bollatura facoltativa di altri libri o registri tenuti dall’imprenditore.
Si ricorda che dal 25 ottobre 2001, sulla scorta di quanto previsto dalle legge 383/01, è stato soppresso l’obbligo della bollatura per il libro giornale (e relativi sezionali), il libro inventari, i libri IVA(registro fatture, registro corrispettivi e registro acquisti), nonché per le scritture contabili previste ai fini delle imposte dirette.