Le sanzioni si applicano a tutti i soggetti che per legge sono tenuti alla presentazione di domande di iscrizione o deposito, dunque, a seconda dell’atto e dell’evento, l’amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i liquidatori, i legali rappresentanti, i titolari di ditta individuale, gli institori ed i notai. Nel caso di enti collettivi (società, consorzi, cooperative, enti pubblici economici, associazioni) è obbligato al pagamento anche l'Ente qualora il sanzionato principale non paghi (cosiddetta responsabilità solidale).
Al fine di evitare duplicazioni di imprese, due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, ma organizzate a livello provinciale differente, sia che intendano partecipare in concorrenza che apparentate, non potranno utilizzare entrambe la medesima impresa o le medesime unità locali iscritte ad ambedue le organizzazioni (Nota MISE 0225073 del 22/12/2014).
l’organizzazione, ai fini dell’assegnazione di un seggio, potrà utilizzare solo l’impresa e le unità locali operanti nel settore di riferimento; nel caso di impresa che svolge attività promiscua, riconducibile a diversi settori economici, sia con riferimento alla sede legale che alle proprie unità locali, sarà l’organizzazione a cui la stessa aderisce che potrà scegliere di concorrere per i diversi settori utilizzando a tal fine la sede legale e le diverse unità locali con riferimento ai settori nelle quali le stesse operano.
L’organizzazione potrà utilizzare l’impresa o unità locale con riferimento al settore nel quale le stesse operano così come risultanti dai relativi codici ATECO e non in maniera difforme da tali codici.
Al fine di evitare duplicazioni, la stessa sede o unità locale non potrà essere utilizzata per l’assegnazione di seggi diversi da parte della stessa organizzazione, come espressamente chiarito all’articolo 2, comma 5, ultimo periodo, del D.M. n. 156/2011.
L’organizzazione potrà scegliere di utilizzare un’impresa che svolge attività promiscua in funzione del codice ATECO ai fini dell’assegnazione del settore di riferimento e non è vincolata al solo settore nel quale l’impresa stessa svolge attività prevalente (Nota MISE 0176648 del 13/08/2012 - punto 5).
Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno precedente alla rilevazione e quindi ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può esser considerato in nessun caso come unità intera. Pertanto le unità di personale devono essere considerate per i giorni lavorativi prestati nell'anno, il totale di tali giorni lavorativi devono essere calcolati in termini di media annua senza tener conto di alcuna approssimazione o in eccesso o in difetto (neppure su base mensile) e solo sul risultato di tale media potrà essere effettuata eventuale approssimazione in eccesso o in difetto con il normale criterio matematico di approssimazione all'unità più vicina (Nota MISE 0176648 del 13/08/2012 - punto 4).
Ai fini del calcolo delle ULA (unità di lavoro) i dipendenti occupati part-time o a termine sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time o a termine e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
[Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro] (D.M 18/04/2005 G.U del 12/10/2005 n. 238).
Le startup innovative sono società di capitali costituite anche in forma cooperativa che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
REQUISITI RICHIESTI
REQUISITI ALTERNATIVI (almeno uno):
Le startup innovative possono godere di una serie di vantaggi: agevolazioni fiscali per le pratiche del Registro delle Imprese, gestione societaria flessibile, disciplina particolare nei rapporti di lavoro, facilitazioni burocratiche, equity crowdfunding, non assoggettamento alla procedura di fallimento ecc..
Condizione fondamentale per beneficiare di tali vantaggi è che le startup siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
La domanda di iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative del Registro delle Imprese va presentata telematicamente tramite la Comunicazione Unica.
Alla domanda occorre allegare il modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa startup innovativa.
Tutte le informazioni, la modulistica e la documentazione relativa alle start-up innovative sono disponibili:
I soggetti destinatari di un verbale di accertamento, nei trenta giorni dalla notificazione, possono far pervenire all’ufficio sanzioni di II grado (sanzioni@chpe.camcom.it, cciaa@pec.chpe.camcom.it) scritti difensivi in cui vengano esplicitati i motivi di doglianza. Tali scritti difensivi sono esenti da bollo e da particolari formalità, non è richiesta per la loro presentazione che l’interessato si avvalga di un difensore. Analogamente gli interessati possono presentare documenti a sostegno delle proprie tesi. L’interessato nello scritto difensivo può anche richiedere di essere sentito: il funzionario delegato dell’istruttoria del procedimento provvede così a convocarlo in audizione personale, durante la quale l’interessato potrà ribadire o meglio precisare i propri motivi di contestazione o fornire nuovi elementi al fine della richiesta di archiviazione del verbale o della determinazione della sanzione.
L’articolo 6, del decreto n. 54/2005, prevede l’istituto del “ravvedimento operoso”. Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili. Il contribuente può infatti beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il Ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini: Entro un anno dalla scadenza del termine ordinario, versando: • Il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente); • Una sanzione del 6% sul diritto non versato nei termini. • Gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dal termine di pagamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati.
Codici tributo per il ravvedimento:
E’ possibile utilizzare il sito web dedicato che consente di calcolare in pochi minuti l’importo da versare (importo del diritto dovuto + sanzioni e interessi ridotti al minimo).
Calcolare il dovuto è semplice; basta utilizzare il rapido sistema di calcolo guidato disponibile sul portale web nazionale del diritto annuale, che permette anche di effettuare il pagamento e dove si possono trovare anche tutte le informazioni sul diritto annuale e sulla normativa vigente. Non servono password di accesso ma è sufficiente il codice fiscale.
L’entità del contributo è stabilità nella misura del 70%, al netto dell’IVA, delle spese ammissibili indicate nell’articolo 6, e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00.
Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l’importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.
Con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti e della completezza e regolarità della domanda presentata, secondo i criteri descritti nell’Art. 10 del Bando.
La Camera di Commercio eroga al beneficiario il contributo a fondo perduto entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito camerale della graduatoria finale dei contributi ammessi.
No. non deve essere indicato. Le Associazioni possono dichiarare imprese a loro associate con un codice di attività congruente con il settore economico per il quale intendono concorrere, indipendentemente dal fatto che sia quello principale o quello secondario (salvo il divieto di duplicazioni).
No. L’organizzazione imprenditoriale che abbia tra i propri aderenti un consorzio potrà indicarlo tra i propri iscritti e potrà dichiararlo nell’elenco di cui all’allegato B del D.M. n. 156 del 2011, mentre i singoli consorziati che fanno parte del consorzio potranno concorrere a determinare la maggiore rappresentatività della medesima organizzazione solo a condizione che tali soggetti abbiano aderito e pagato nell’ultimo biennio almeno una quota associativa all’organizzazione imprenditoriale che intende computarli fra i propri iscritti.
Nell'ordinamento italiano, è una sanzione prevista dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce un illecito amministrativo. Le sanzioni amministrative sono in genere di tipo pecuniario, cioè prevedono il pagamento di una somma di denaro.
La domanda presentata da un’impresa non in regola con il pagamento del diritto annuale verrà ammessa con riserva. L’impresa successivamente dovrà, pena la decadenza della domanda, regolarizzare la sua posizione entro 5 gg lavorativi dalla richiesta, che sarà inoltrata dall’Ufficio a mezzo p.e.c. all’indirizzo indicato sulla domanda telematica di contributo.
Al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l’Ufficio Diritto Annuale (diritto.annuale@chpe.camcom.it).
Analogamente l’organizzazione di categoria potrà dichiarare e riportare nell’Allegato A anche le unità locali, per le quali sono stati assolti gli obblighi associativi nei confronti dell’organizzazione di categoria stessa a norma di Statuto, iscritte nel Registro Imprese della circoscrizione per la quale concorre al procedimento di costituzione del Consiglio, anche se di imprese aventi sede in altra circoscrizione (Nota MISE 0067049 del 16/03/2012).
Appare necessario evidenziare che l'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011 prevede che le organizzazioni di categoria devono far pervenire alla Camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente, tra l’altro, “il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione".
L'art. 1, comma 1, lett. f), dello stesso decreto definisce il numero delle imprese come "il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative".
Alla luce del combinato disposto di tali norme l’organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese, iscritte nel Registro Imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all’assegnazione dei seggi del Consiglio della Camera di Commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente, risultare regolarmente iscritte all’organizzazione stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011.
Pertanto, l’organizzazione potrà dichiarare e riportare nell’Allegato A allo stesso decreto sia la sede legale che le diverse unità locali ubicate nella stessa circoscrizione territoriale.
Nel modello F24 sezione IMU ed altri Tributi locali va indicato CH nella riga del codice ente.
L’ammontare del contributo va inserito nel MODELLO BASE generato dallo sportello telematico nel quale è previsto il campo “Contributo richiesto”.
L’ammontare del contributo va inserito nel MODELLO BASE generato dallo sportello telematico dove è previsto il campo “Contributo richiesto”.