Impiantistica

 Il 27/03/2008 è entrato in vigore il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008), riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti.
Gli impianti secondo l'art. 1 del DM 37/2008 sono quelli posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze:
 a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,  distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 b) impianti   radiotelevisivi, le antenne e gli  impianti elettronici in genere;
 c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle  condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 e) impianti  per  la  distribuzione  e  l'utilizzazione  di  gas di  qualsiasi tipo, comprese  le  opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di  ascensori,  di  montacarichi, di  scale mobili e simili;
 g) impianti di protezione antincendio.
 
Le novità più importanti introdotte dal decreto sono:
- estensione dell'obbligo del possesso dei requisiti tecnico-professionali a tutte le imprese che svolgono attività di installazione di impianti, per qualsiasi destinazione d'uso sia civile che industriale;
- aumento del periodo di inserimento da svolgersi in imprese del settore al fine di possedere i requisiti tecnico- professionali;
- le dichiarazioni di conformità non devono essere inviate alla Camera di Commercio, ma unitamente al progetto devono essere depositate, entro 30 giorni, presso lo sportello unico dell'edilizia del Comune ove ha sede l’impianto;
- il responsabile tecnico può svolgere tale incarico per una sola impresa e che tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa;
- introduzione di alcune modifiche ed integrazioni alle descrizioni delle classificazioni degli impianti, rispetto alla precedente classificazione.
 
Attività su apparecchiature fisse che contengono gas fluorurati ad effetto serra
Dall'11 giugno 2013, per tutte le persone e le imprese che svolgono un’attività di installazione, manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, estintori, impianti antincendio, commutatori ad alta tensione che contengono gas fluorurati ad effetto serra, è obbligatorio iscriversi al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati.
Per chi intende quindi esercitare l’attività di installazione di impianti occorre la preventiva iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati ad effetto serra, se le attività oggetto della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) comprendono:
- installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (lettera C del D.M. 37/2008);
- installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra (lettera G del D.M. 37/2008);
- installazione, manutenzione o riparazione di impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas limitatamente a quelli fluorurati ad effetto serra comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali (lettera E del D.M. 37/08);
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.
In mancanza di iscrizione al Registro Nazionale Gas Fluorurati, l'impresa dovrà escludere espressamente lo svolgimento dell'attività su apparecchiature contenenti tali gas.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Requisiti morali
Non possono esercitare l'attività di installazione di impianti coloro i quali sono sottoposti a una delle misure di prevenzione o misure di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia).
I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali la legge prevede l'accertamento antimafia, individuati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011.
Requisiti tecnico-professionali
Le imprese di installazione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell'art.4 D.M.37/2008:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o  qualifica conseguita al  termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1 del D.M. 37/2008, presso  un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi  della  legislazione vigente  in materia di formazione professionale, seguito da un periodo di inserimento, di  almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il  periodo di  inserimento  per  l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di imprese abilitate nel ramo di  attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre  anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come  operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 del D.M. 37/2008.
I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari;
e) il titolare, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolto l'attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a  sei anni.  Per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Per la validità dei titoli di studio si rimanda alle leggi di riferimento specifiche e alle relative circolari ministeriali.

Responsabile tecnico – rapporto di immedesimazione
Il responsabile tecnico deve essere immedesimato con l'impresa in una delle figure sotto indicate:
- titolare di un'impresa individuale;
- socio partecipante;
- amministratore di società;
- dipendente dell'impresa;
- collaboratore familiare. 
L'art. 3 comma 2 del D.M. n. 37/2008 stabilisce che il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa, e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

L’art. 53 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81  recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, co. 7, della L. 10/12/2014, n. 183”,  in vigore  dal 25 giugno 2015 ha innovato la nozione di associazione in partecipazione modificando il secondo comma dell’art. 2549 c.c., e stabilendo che se l’associato è una persona fisica il suo apporto “non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro”. In relazione alla nuova disciplina sono vietati i contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, mentre quelli già in essere rimangono in vigore fino alla loro cessazione.

Dichiarazione di conformità
Al termine dei lavori l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti, utilizzando il modello di cui al Decreto Dirigenziale 19 maggio 2010 pubblicato nella G.U. n. 161 del 13 luglio 2010 .
Copia della dichiarazione di conformità con gli allegati, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico dell’impresa, deve essere depositata entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, il quale ne trasmette copia alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto.

LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)
Le imprese che intendono svolgere l’attività di installazione di impianti devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) alla Camera di Commercio della provincia in cui si trova la sede legale il giorno stesso dell’inizio dell’attività, dichiarando il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge.
La S.C.I.A. deve essere necessariamente allegata ad una pratica ComUnica di inizio o variazione attività.

Le pratiche telematiche presentate al Registro delle Imprese/R.E.A. saranno immediatamente rifiutate se prive del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, se questo, pur allegato, risulterà carente della firma digitale/autografa del legale rappresentante/titolare dell’impresa o di coloro che dichiarano di svolgere l’attività nell’ambito dell’impresa.

La data di inizio attività deve necessariamente coincidere con quella di presentazione della domanda in quanto l’attività non può essere iniziata prima della presentazione della denuncia al Registro delle Imprese o all’Albo Imprese Artigiane.
Qualora l’ufficio, nei 60 giorni successivi all’iscrizione della denuncia, accerti la mancanza dei requisiti, adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990.

COSTI
Diritti di segreteria

Alle imprese di installazione di impianti che denunciano l’inizio dell’attività, si applica, oltre al diritto relativo al corrispondente modello Registro Imprese di iscrizione o modificazione, una maggiorazione come contributo per il riconoscimento dei requisiti pari a:
€ 18,00 più € 9,00 per le imprese individuali
€ 30,00 più € 15,00 per le società, cooperative e consorzi.
Imposta di bollo
€ 17,50 (solo in caso di iscrizione al Registro Imprese di impresa individuale).
Tutte le informazioni necessarie all’espletamento degli adempimenti pubblicitari e alla verifica preventiva del possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell'attività di installazione di impianti sono reperibili consultando le apposite schede presenti sul Supporto Specialistico Registro Imprese (SARI) nella sezione Attività regolamentate

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