La materia attinente gli accertamenti e le sanzioni applicate per le violazioni del Registro imprese è regolata dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981, che ha depenalizzato tali comportamenti configurandoli come illeciti di natura amministrativa.
Le sanzioni R.I. vengono applicate per i seguenti illeciti amministrativi:
A CHI SI APPLICANO
Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, tali sanzioni si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti a chiedere un’iscrizione o ad effettuare un deposito nel Registro delle imprese (Concorso di persone: Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge).
Le sanzioni sono applicate a tutti i soggetti che per legge sono tenuti alla presentazione di domande di iscrizione, modifica, cessazione o denunce di dati economici ed amministrativi e dunque, a seconda dell’atto e dell’evento, l’amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i liquidatori, i legali rappresentanti, i titolari di ditta individuale, gli institori ed i notai.
Nel caso di enti collettivi (società, consorzi, cooperative, enti pubblici economici, associazioni) è obbligato al pagamento anche l'Ente qualora il sanzionato principale non paghi (cosiddetta responsabilità solidale).
Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, vale a dire al 1° giorno successivo alla scadenza del termine prescritto per la richiesta di iscrizione o di deposito.
COMPUTO DEL TERMINE
Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una domanda al R.I. non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (artt. 1187, 2963 cc).
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000).
Si precisa, inoltre, che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al Registro imprese – REA, pertanto la scadenza non è prorogata.
IMPORTI DELLE SANZIONI
Articolo 2194 c.c. Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione
“Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 (ora 2630) e 2634 (ora 2417), chiunque omette di chiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10,00 a € 516,00”.
La CCIAA, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti obbligati alla domanda
IMPRESE INDIVIDUALI | IMPORTO SANZIONE |
IMPORTO PAGAMENTO LIBERATORIO |
Violazioni di cui all’art. 2194 |
Minimo: € 10,00 Massimo: € 516,00 |
€ 20,00 |
Art. 2630 c.c. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi.
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
SOCIETA' | IMPORTO SANZIONE |
IMPORTO PAGAMENTO LIBERATORIO |
Denunce e comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza |
min € 34,33 |
€ 68,66
|
Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza | min € 103,00 max € 1.032,00 |
€ 206,00 |
Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza |
min € 45,78 |
€ 91,56 |
Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza | min € 137,33 max € 1.376,00 |
€ 274,66 |
Le sanzioni amministrative del R.E.A. vengono elevate in caso di ritardo od omissione nella presentazione delle denunce ovvero nell’ipotesi di denunce non veritiere.
Il termine per la presentazione delle denunce è di 30 giorni dalla data dell’evento.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo viene applicata una sanzione amministrativa determinata nella seguente misura:
Tipo di violazione |
IMPORTO SANZIONE |
IMPORTO PAGAMENTO LIBERATORIO |
Denunce presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza | € 30,00 | € 10,00 |
Denunce presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza | € 154,00 |
€ 51,33 |
Esclusivamente per le sanzioni Rea, all’atto della presentazione pratica telematica, l’Utente, nel caso sia consapevole di aver commesso una violazione, può chiedere (tramite diario messaggi o note nella pratica) di prelevare l’importo della sanzione prima dell’emissione del verbale.
Casi particolari.
DOMANDE PRESENTATE NEI TERMINI AD UNA CAMERA DI COMMERCIO NON COMPETENTE
se la domanda è stata presentata nei termini di legge, è considerata tempestiva seppur inviata ad una Camera di commercio non competente. In tal caso, è necessario indicare nel modello note della nuova domanda, i dati del primo invio.
DOMANDE INVIATE TELEMATICAMENTE SU NUMERO REA DI ALTRA IMPRESA
se la domanda è stata presentata nei termini di legge, è considerata tempestiva, se ricevuta dalla Camera, seppur inviata sul numero REA di altra impresa. In tal caso è necessario indicare nel modello note della nuova domanda, i dati del primo invio.
DOMANDE INVIATE TELEMATICAMENTE AL REGISTRO IMPRESE, MA NON PERVENUTE
Per tali fattispecie, che vengono rigettate dal sistema per errori che le rendono inaccettabili con conseguente segnalazione al mittente, la domanda non può considerarsi presentata al registro imprese, non essendo pervenuta al sistema e, se non rinviata nei termini di legge, sarà soggetta a sanzione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, utilizzando il modello F23 per le sanzioni del Registro Imprese e mediante "PagoPA" per le sanzioni REA. Entro lo stesso termine debbono essere pagate le spese di notifica e del procedimento per ciascun verbale notificato agli obbligati principali.
Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società. Riassumendo, per le società viene emesso un verbale per ogni obbligato principale e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli obbligati principali notificato alla società obbligata in solido. Devono essere pagati tutti i singoli verbali dei soggetti obbligati principali con relative spese di procedimento/notifica oppure il verbale notificato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli obbligati principali e di tutte le spese di procedimento/notifica.
Il verbale di accertamento è notificato sia agli obbligati principali che all’obbligato in solido presso il domicilio digitale dell’impresa. Nel caso in cui il domicilio digitale sia assente o non valido oppure nel caso in cui l’obbligato principale non rivesta alcuna carica alla data di accertamento, il verbale di accertamento è notificato a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza o il domicilio comunicato al Registro delle Imprese.
Al fine di una più certa registrazione del pagamento è consigliabile inviare le attestazioni dei versamenti effettuati all’attenzione del servizio Diritto Annuale e Procedure Sanzionatorie all’indirizzo cciaa@pec.chpe.camcom.it .
Cosa fare quando si riceve un verbale di contestazione
Quando il sanzionato riceve un verbale di contestazione può:
1) pagare la sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale, oppure
2) entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale, presentare scritti difensivi all’attenzione dell’Ufficio Sanzioni di II grado all’indirizzo (cciaa@pec.chpe.camcom.it), chiedendo, se vuole, un’audizione personale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.
MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Il pagamento in forma ridotta estingue il procedimento sanzionatorio.
Qualora però il pagamento in misura ridotta sia incompleto o non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso con rapporto all’Ufficio Sanzioni di II grado, il quale, esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l'interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) e alla fine emette un provvedimento:
PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 legge n. 689/81).
Considerando che la violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita dalla legge, la sanzione non può essere richiesta decorsi i cinque anni da tale giorno.
A titolo esemplificativo, se la scadenza è di 30 giorni, la prescrizione avverrà decorsi cinque anni calcolati dal 31esimo giorno.
RIMBORSI
Nel caso in cui sia stato versato un importo della sanzione superiore a quello dovuto, è possibile chiederne il rimborso: per le sanzioni del registro Imprese, con codice tributo 741T, la domanda deve essere indirizzata all’Agenzia delle entrate, trattandosi di introiti erariali; per le sanzioni Rea, con codice tributo ACHT, la domanda deve essere indirizzata alla CCIAA.
Assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e societarie (art.37 D.L.n.76/2020) e procedimento sanzionatorio.
Al fine di garantire l’utilizzo della posta elettronica certificata, tutte le imprese (individuali e societarie) sono tenute a dotarsi di domicilio digitale (pec). Il domicilio digitale è infatti prerequisito essenziale per l’iscrizione al Registro Imprese delle Camere di Commercio.
Le imprese non ancora dotate di domicilio digitale oppure titolari di un domicilio digitale a suo tempo cancellato d’ufficio e non più sostituito, devono provvedere alla regolarizzazione della loro posizione, presentando apposita comunicazione al Registro delle Imprese con pratica telematica semplificata e gratuita.
In assenza di regolarizzazione, l’impresa sarà sottoposta al pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi della L. 689/1981 e all’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale da parte della Camera di Commercio.
La CCIAA di Chieti Pescara è ormai prossima al rilascio d’ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all’irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie, con avvio delle procedure dal 01.10.2022, come previsto nella deliberazione del Consiglio n. 14 del 24.08.2022. E’ pertanto urgente che le imprese non in regola con il domicilio digitale comunichino la propria pec al Registro delle Imprese, evitando così di incorrere nel procedimento sanzionatorio.
Infatti, secondo quanto previsto del “Regolamento per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese” approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 14 del 24.08.2022, le imprese non in regola saranno formalmente diffidate e, in caso di mancato adempimento, questa CCIAA procederà all’assegnazione del domicilio digitale “coattivo” e alla notificazione a quel domicilio digitale neo-assegnato della contestazione dell’illecito con irrogazione della relativa sanzione. Nello specifico, sono previste le seguenti sanzioni:
Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale assegnato, al pari delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, equivalgono alla notificazione per mezzo posta e si intenderanno notificate non appena rese disponibili presso tale domicilio digitale, a prescindere dall’avvenuta lettura da parte del destinatario. Il domicilio coattivo assegnato d’ufficio è valido solo ed esclusivamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.
Per verificare la regolarità della propria posizione e per tutte le altre necessarie informazioni su come comunicare la propria Pec, le imprese possono consultare la pagina informativa di Unioncamere sul domicilio digitale, dove è disponibile un canale di assistenza dedicato: il sito informativo (domiciliodigitale.unioncamere.gov.it) è lo strumento semplice e veloce che consente a ciascuno di verificare la regolarità del domicilio digitale della propria impresa e trovare informazioni utili sulla PEC e sull’obbligo che investe le imprese. Oltre a informazioni sull’obbligo del domicilio digitale e alla funzione di autoverifica della propria regolarità, la pagina offre un servizio di assistenza telefonica che l’utente può attivare tramite il tasto “Prenota un appuntamento telefonico”.
Domicilio digitale per le società: c'è tempo fino al 19 giugno per mettersi in regola
08 mag 2023
Entro il prossimo 19 giugno 2023, le imprese societarie ubicate nelle province di Chieti e Pescara indicate negli elenchi sottostanti (area allegati) devono comunicare il proprio domicilio digitale all'Ufficio del Registro Imprese ai sensi dell'art. 37 DL 76/2020.
Alla scadenza di detto termine, alle società inadempienti sarà assegnato d'ufficio il domicilio digitale con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della L. 689/1982. Il provvedimento resterà pubblicato sull'Albo on line per tutta la durata del periodo di regolarizzazione, quindi fino al 19.06.2023.
Controlla se la tua società è negli elenchi sottostanti.
Invito alle società alla regolarizzazione
Elenco società di capitali provincia di Chieti
Elenco società di capitali provincia di Pescara
Elenco società di persone provincia di Chieti
Elenco società di persone provincia di Pescara
Chi contattare:
Servizio Diritto Annuale e Procedure Sanzionatorie
Tel. 0854536249 - 0854536220 dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Per informazioni su verbali ricevuti:
accertamento.sanzioni@chpe.camcom.it (indicare un recapito telefonico)
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00
ultimo aggiornamento 09.05.2023
Le sanzioni si applicano a tutti i soggetti che per legge sono tenuti alla presentazione di domande di iscrizione o deposito, dunque, a seconda dell’atto e dell’evento, l’amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i liquidatori, i legali rappresentanti, i titolari di ditta individuale, gli institori ed i notai. Nel caso di enti collettivi (società, consorzi, cooperative, enti pubblici economici, associazioni) è obbligato al pagamento anche l'Ente qualora il sanzionato principale non paghi (cosiddetta responsabilità solidale).
I soggetti destinatari di un verbale di accertamento, nei trenta giorni dalla notificazione, possono far pervenire all’ufficio sanzioni di II grado (sanzioni@chpe.camcom.it, cciaa@pec.chpe.camcom.it) scritti difensivi in cui vengano esplicitati i motivi di doglianza. Tali scritti difensivi sono esenti da bollo e da particolari formalità, non è richiesta per la loro presentazione che l’interessato si avvalga di un difensore. Analogamente gli interessati possono presentare documenti a sostegno delle proprie tesi. L’interessato nello scritto difensivo può anche richiedere di essere sentito: il funzionario delegato dell’istruttoria del procedimento provvede così a convocarlo in audizione personale, durante la quale l’interessato potrà ribadire o meglio precisare i propri motivi di contestazione o fornire nuovi elementi al fine della richiesta di archiviazione del verbale o della determinazione della sanzione.
Nell'ordinamento italiano, è una sanzione prevista dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce un illecito amministrativo. Le sanzioni amministrative sono in genere di tipo pecuniario, cioè prevedono il pagamento di una somma di denaro.
Il verbale deve essere pagato una sola volta, o dalla società o dal legale rappresentante.
La società è infatti obbligata in solido con il legale rappresentante, quindi il pagamento da parte della società libera il legale rappresentante e viceversa.
In caso di più soggetti responsabili va pagato un verbale per ciascuno con le relative spese di procedimento, oltrechè le spese di procedimento per la società, oppure deve essere pagato il verbale recapitato alla società cumulativo di tutte le sanzioni dei singoli soggetti responsabili già comprensivo di tutte le spese di procedimento.
Sì. La sanzione riguarda fatti per cui sono sanzionate le persone in carica alla data di scadenza dell'obbligo di comunicazione o deposito. Lo stato di fallimento o la cancellazione dell'impresa non hanno rilevanza.
Le Sanzioni Registro Imprese e Rea vengono applicate in caso di:
Il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento. Entro lo stesso termine debbono essere pagate le spese di notifica e di procedimento, secondo le modalità indicate nel verbale.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000) escluso la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) che non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine.
Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa (esempio tutti gli amministratori di una società), ciascuna di esse riceve il verbale di accertamento emesso in relazione a tale violazione e ciascuna è tenuta al pagamento della sanzione.
No. La responsabilità ricade sempre su chi è obbligato dalla legge all’adempimento; eventuali deleghe o incarichi affidati a terzi non liberano il soggetto obbligato. L'incarico può invece essere semmai fonte di responsabilità contrattuale della persona incaricata (da far valere in separata sede per il danno subito dall'inadempimento) per non aver eseguito correttamente il compito assegnatole.
No. Il pagamento in misura ridotta quantificato in misura fissa nel verbale estingue la violazione solo se effettuato interamente e nei termini di legge.
Si, è possibile chiedere il rimborso per le sanzioni con codice tributo 741T con domanda indirizzata all’Agenzia delle Entrate, in quanto introitata dall'Erario.
E’ possibile chiedere il rimborso per le sanzioni con codice tributo ACH e per le spese di procedimento/notifica di competenza della CCIAA presentando richiesta all’ufficio accertamento sanzioni a mezzo di pec: cciaa@pec.chpe.camcom.it e per conoscenza all’indirizzo e-mail: accertamento.sanzioni@chpe.camcom.it.
Qualora il pagamento in misura ridotta sia incompleto o non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso con rapporto all’Ufficio Sanzioni di II grado, il quale, esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l'interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) e alla fine emette un'ordinanza di ingiunzione con l'indicazione della somma da pagare (che può andare dal minimo al massimo edittale) oppure un'ordinanza di archiviazione.