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Domicilio digitale (PEC)

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica
certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal
regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio, valido ai
fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

In base all’ art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, previa cancellazione d’ufficio del domicilio non valido o scaduto dal registro delle imprese, sono soggette all’applicazione di sanzioni amministrative e all’attribuzione d'ufficio, da parte della Camera di Commercio, di un domicilio digitale, così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login.

Detto domicilio sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC, pertanto potrà essere utilizzato per notificare all’impresa vari tipi di atti (es. atti amministrativi da parte di altre P.A., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, atti giudiziari ecc.).

É possibile verificare se la propria PEC è esistente ed è regolarmente iscritta nel Registro
delle imprese accedendo a: https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home
Se l'indirizzo PEC è indicato, occorre verificare che la casella sia effettivamente operativa
presso il proprio gestore (si consiglia di inviare un messaggio di prova e attendere la ricezione della ricevuta di consegna, che attesta il corretto funzionamento della casella).
Nel caso in cui all'esito della ricerca non figuri il campo PEC possono verificarsi due ipotesi:

a) la PEC è regolarmente esistente e attiva presso l'impresa, ma non è mai stata iscritta nel Registro delle Imprese (pertanto occorre mettersi in regola presentando la richiesta di iscrizione del proprio domicilio digitale nel registro delle imprese con pratica telematica di Comunicazione Unica);

b) l'impresa non si è mai dotata di casella PEC (in questo caso occorre preventivamente attivare la PEC e quindi comunicarla al Registro delle Imprese).

Si ricorda che la PEC dell'impresa, sulla base della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia emanata il 13 luglio 2015, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 580/1993 deve essere nella titolarità esclusiva della singola impresa (non è pertanto possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese).

Le informazioni utili alla predisposizione della pratica sono reperibili attraverso la consultazione del Supporto Specialistico Registro Imprese al seguente indirizzo internet:

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/chpe

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