Procedure concorsuali: pubblicità tramite il Registro Imprese
Il R.D. 16/03/1942 n. 267 dispone che i provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare siano resi noti ai terzi tramite iscrizione nel registro imprese, dietro comunicazione d’ufficio della cancelleria del tribunale al registro imprese competente. A seguito del D. Lgs. 5/2006, la pubblicità ha natura dichiarativa.
La Camera di Commercio di Chieti Pescara è competente a ricevere gli atti dai Tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto.
L’iscrizione d’ufficio riguarda principalmente i seguenti atti:
in ambito di procedura di fallimento:
- apertura di fallimento (art. 17 L.F.) e/o riapertura (art. 121 L. F.);
- revoca del fallimento (art. 18 L.F.);
- nomina nuovo curatore a seguito di sostituzione o revoca del precedente (artt. 37 e 37bis L.F.);
- esercizio provvisorio dell’impresa: autorizzazione – cancellazione – cessazione (art. 104 L.F.);
- chiusura del fallimento (art. 119 L.F.);
in ambito di concordato fallimentare:
- omologa di concordato (art. 129 L.F.);
- esecuzione del concordato (art. 136 L.F.);
- risoluzione del concordato (art. 137 L.F.) e conseguente riapertura del fallimento;
- annullamento del concordato (art. 138 L.F.) e conseguente riapertura del fallimento;
- chiusura del fallimento per definitività del decreto di omologazione del concordato (art. 130 L.F.);
in ambito di concordato preventivo:
- ammissione alla procedura di concordato preventivo (artt. 163 e 166 L.F.);
- omologa del concordato preventivo (art. 180 L.F.);
- sentenza di accoglimento o di rigetto ad appello contro la sentenza di omologazione (art. 183 L.F.)
- risoluzione del concordato preventivo e dichiarazione di fallimento (art. 186 L.F.)
- annullamento del concordato preventivo e dichiarazione del fallimento (art. 186 L.F.)
- esecuzione del concordato preventivo (art. 185 L.F.)
in ambito di amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/1999:
- sentenza che dichiara lo stato di insolvenza (art. 8);
- revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza (art. 10);
- affidamento della gestione dell’impresa al commissario giudiziale (art. 19)
- apertura dell’amministrazione straordinaria o del fallimento (art. 30);
- nomina dei commissari straordinari (art. 38);
- conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento (art. 71);
- decreto di accoglimento/rigetto della conversione della procedura (art. 71);
- cessazione dell’esercizio dell’impresa (art. 73);
- chiusura della procedura (art. 76);
- riapertura dell’amministrazione straordinaria (art. 77);
- approvazione del concordato proposto dal debitore (artt. 78 e 79)
Vi sono alcune fattispecie la cui pubblicità deve essere richiesta dal soggetto interessato/legittimato, quali:
- Rapporto riepilogativo delle attività svolte dal curatore, da presentarsi dal curatore medesimo (art. 33 L.F.);
- Cancellazione dal registro delle imprese delle società a seguito di chiusura del fallimento, da presentarsi dal curatore (art. 118 L.F.);
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (aert. 182Bis L.F.), a cura del/i debitore/soci/legali rappresentanti;
- Contratto di affitto di azienda (art. 104bis L.F.), a cura del notaio;
- Vendita del complesso aziendale o di suoi rami (art. 105 L.F.), a cura del notaio;
- Vendita di quote di srl (art. 106 L.F.), a cura del notaio;
- In caso di società di capitali, proposta di concordato (art. 152), a cura del notaio rogante.
Per approfondimenti è possibile consultare la Guida alle procedure concorsuali .