Ai sensi dell’art. 1 della Legge 122/1992 è definita impresa di autoriparazione quella che esercita l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose.
In funzione degli interventi effettuati sul veicolo si possono distinguere tre sezioni di attività previste dalla Legge 122/1992 così come modificata dalla Legge 224/2012:
• Meccatronica
• Carrozzeria
• Gommista
Le disposizioni normative concernenti le imprese di autoriparazione trovano applicazione anche alle imprese esercenti attività di commercio e noleggio di veicoli, a quelle di autotrasporto di merci per conto terzi che svolgono, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.
Attività su apparecchiature fisse che contengono gas fluorurati ad effetto serra
Dall'11 giugno 2013, per tutte le persone e le imprese che svolgono un’attività di installazione, manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria (compresa l'attività di meccatronica), pompe di calore, estintori, impianti antincendio, commutatori ad alta tensione che contengono gas fluorurati ad effetto serra, è obbligatorio iscriversi al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati.
Per chi intende quindi esercitare l’attività di autoriparatore occorre la preventiva iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati ad effetto serra, se le attività oggetto della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) comprendono il cambio, la modifica e la ricarica dell’impianto di condizionamento.
In mancanza di iscrizione al Registro Nazionale Gas Fluorurati, l'impresa dovrà escludere espressamente lo svolgimento dell'attività su apparecchiature contenenti tali gas.
REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Requisiti morali
• Non essere stati condannati per i reati di cui all'art. 7 comma 1 lett. b) della Legge 122/1992;
• mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.
Requisiti tecnico-professionali
Le imprese sono abilitate all’esercizio dell’attività di autoriparatore se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale è in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
• laurea o diploma universitario (laurea breve) in materia tecnica specifica;
• diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l’attività;
• titolo o attestato di formazione tecnico-professionale attinente l’attività congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno un anno nell’arco degli ultimi cinque anni, alle dirette dipendenze di una impresa del settore come operaio qualificato;
• esercizio dell’attività di autoriparazione alle dirette dipendenze di impresa operante nel settore come operaio qualificato, per almeno tre anni nell’arco degli ultimi cinque anni;
• essere stati titolari o soci di imprese di autoriparazione per un periodo non inferiore ad un anno prima del 14.12.1994.
Per la validità dei titoli di studio si rimanda alle leggi di riferimento specifiche e alle relative circolari ministeriali.
Responsabile tecnico – rapporto di immedesimazione
Il responsabile tecnico deve essere immedesimato con l’impresa in una delle figure sotto indicate:
• titolare di un’impresa individuale;
• socio partecipante;
• amministratore di società;
• dipendente dell’impresa;
• collaboratore familiare.
Le imprese che esercitano attività di autoriparazione designano un responsabile tecnico per ciascuna unità operativa (officina). Non è ammessa la designazione dello stesso responsabile tecnico per più unità operative.
L’art. 53 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, co. 7, della L. 10/12/2014, n. 183”, in vigore dal 25 giugno 2015 ha innovato la nozione di associazione in partecipazione modificando il secondo comma dell’art. 2549 c.c., e stabilendo che se l’associato è una persona fisica il suo apporto “non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro”.
In relazione alla nuova disciplina sono vietati i contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, mentre quelli già in essere rimangono in vigore fino alla loro cessazione.
INIZIO DELL’ATTIVITÀ
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52) del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124”, sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche le attività di autoriparazione.
I regimi amministrativi che si applicano per l’avvio dell’attività di autoriparazione sono stati indicati nella Tabella A allegata al D. Lgs n. 222 del 25 novembre 2016 (pag. 62 dell’allegato A al D. Lgs. 222/2016).
Tabella riepilogativa degli adempimenti
SCIA Unica
Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA al Suap competente, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
SCIA condizionata
Se l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di Servizi.
L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
Comunicazione
la Comunicazione produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all’articolo 19-bis della Legge n. 241 del 1990 o all’amministrazione competente. Qualora per la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico.
Per l’avvio dell’attività di autoriparazione, l’impresa deve trasmettere la pratica di Comunicazione Unica contestualmente (qualora si utilizzi Comunica, applicativo informatico che genera sia la pratica Registro Imprese che la trasmissione al SUAP della SCIA) anche al Suap territorialmente competente oppure contemporaneamente, cioè nello stesso giorno, qualora la presentazione della SCIA al Suap avvenga a mezzo di altro specifico canale, ma nel corso della stessa giornata si presenti anche la pratica Registro Imprese. In questo caso occorre allegare alla pratica telematica di iscrizione nel Registro Imprese, la SCIA unica/comunicazione con la relativa ricevuta di avvenuta consegna al SUAP competente.
Di conseguenza non sarà più ammissibile l’invio e il conseguente recepimento dal parte del SUAP della sola SCIA senza l’avvio contestuale comunicato al Registro Imprese e il Registro Imprese riterrà non produttivi di effetti giuridici i soli modelli di avvio Registro Imprese/REA non integrati della relativa SCIA unica, comportando il rifiuto di istanze che ne siano prive.
La pratica di Comunicazione Unica può essere predisposta e presentata tramite:
La data di inizio dell’attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA unica o della Comunicazione.
In caso di SCIA condizionata (SCIA più altre autorizzazioni) l'attività non può essere iniziata prima del rilascio delle prescritte autorizzazioni.
Il Suap di riferimento, una volta ricevuta la SCIA tramite la comunicazione Unica, la inoltrerà agli Enti competenti coinvolti nel procedimento, tra cui la Camera di Commercio/Registro Imprese, che rimane competente per la verifica dei requisiti previsti dalla legge n. 122/1992.
Si rendono disponibili in questa pagina i modelli ministeriali, con l'avvertenza di consultare comunque le piattaforme dei singoli Sportelli Unici.
COSTI
Diritti di segreteria
Alle imprese di autoriparazione che denunciano l’inizio dell’attività, si applica, oltre al diritto relativo al corrispondente modello Registro Imprese di iscrizione o modificazione, una maggiorazione come contributo per il riconoscimento dei requisiti pari a:
€ 18,00 più € 9,00 per le imprese individuali
€ 30,00 più € 15,00 per le società, cooperative e consorzi.
Imposta di bollo
€ 17,50 (solo in caso di iscrizione al Registro Imprese di impresa individuale).