Soggetto obbligato alla presentazione
Notaio rogante o autenticante
Termini per il deposito/iscrizione
30 giorni dalla data dell’atto.
Modulistica
Mod. TA
Documentazione da allegare
L’atto di trasferimento d’azienda con eventuali allegati di questo
Importi
Imposta di bollo
- € 65,00 se all'atto intervengono societa' di capitali,
- € 59,00 se all'atto intervengono societa' di persone e non intervengono societa' di capitali,
- € 17,50 se all'atto intervengono solo imprese individuali;
- esente se all'atto intervengono solo onlus o cooperative sociali o start up innovative, incubatori certificati o PMI innovative.
Diritti di segreteria € 30,00.
Ufficio competente alla ricezione del modello:
Possono presentarsi tre casi:
- è iscritto nel R.I. almeno il cedente: il modulo va presentato presso l’ufficio ove è iscritto il cedente;
- è iscritto solo il cessionario: il modulo va presentato presso l’ufficio ove è iscritto il cessionario;
- entrambi i soggetti non sono iscritti al R.I.;
il modello TA va depositato presso l’ufficio del Registro Imprese nella cui circoscrizione è ubicata la residenza o la sede del cedente.
Casi particolari
- Nel caso in cui il contratto d’affitto d’azienda preveda la possibilità di risoluzione anticipata a mezzo raccomandata, questa risoluzione non deve essere depositata al Registro delle Imprese con modello TA, ma andrà allegata alle denunce che scaturiscono dalla risoluzione anticipata (cessazione dell’attività e relativo subentro);
- In esecuzione della circolare del MAP n. 3574 del 7 Aprile 2004, in caso di risoluzione anticipata di un contratto di affitto d'azienda, la pratica va depositata sulla posizione dell'originario cedente;
- Quando l'azienda è conferita in società, l'atto di trasferimento è parte di un atto costitutivo o modificativo di società. Anche se esso è già stato depositato con la pratica telematica relativa alla società beneficiaria del conferimento, va comunque di nuovo allegato al modello TA.
- In caso di redazione di atto integrativo di un primo atto già registrato, che rimane valido ma viene modificato in alcune sue parti, si deve depositare l'atto nella posizione dell'originario CEDENTE anche se questi risulti già cessato al Registro Imprese. Nelle note bisogna però precisare che si tratta di una integrazione all'atto (indicandone estremi e protocollo di deposito al registro delle imprese).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 2556 c.c.
Legge 310/1993.