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Trasferimenti d'azienda

Soggetto obbligato alla presentazione

Notaio rogante o autenticante

Termini per il deposito/iscrizione

 30 giorni dalla data dell’atto. 

Modulistica

Mod. TA

Documentazione da allegare

L’atto di trasferimento d’azienda con eventuali allegati di questo

Importi

Imposta di bollo

  1. € 65,00 se all'atto intervengono societa' di capitali,
  2. € 59,00 se all'atto intervengono societa' di persone e non intervengono societa' di capitali,
  3. € 17,50 se all'atto intervengono solo imprese individuali;
  4. esente se all'atto intervengono solo onlus o cooperative sociali o start up innovative, incubatori certificati o PMI innovative.

Diritti di segreteria € 30,00.

Ufficio competente alla ricezione del modello:

 Possono presentarsi tre casi:

  1. è  iscritto  nel  R.I.  almeno  il  cedente:   il  modulo  va  presentato  presso  l’ufficio  ove  è iscritto il cedente;
  2. è  iscritto  solo  il  cessionario:   il  modulo  va  presentato  presso  l’ufficio  ove  è  iscritto  il cessionario;
  3. entrambi  i  soggetti  non  sono  iscritti  al  R.I.;

il  modello  TA  va  depositato  presso l’ufficio  del  Registro  Imprese  nella  cui  circoscrizione  è  ubicata  la  residenza  o  la  sede  del cedente.

Casi particolari   

  1.  Nel caso in cui il contratto d’affitto d’azienda preveda la possibilità di risoluzione anticipata a mezzo  raccomandata, questa  risoluzione  non  deve  essere  depositata  al  Registro  delle Imprese  con  modello  TA,  ma  andrà  allegata  alle  denunce  che  scaturiscono  dalla  risoluzione anticipata (cessazione dell’attività e relativo subentro);
  2.  In  esecuzione  della  circolare  del  MAP  n.  3574  del  7  Aprile  2004,  in  caso  di  risoluzione anticipata   di   un   contratto   di   affitto   d'azienda,   la   pratica   va   depositata   sulla   posizione dell'originario cedente;
  3. Quando  l'azienda  è conferita  in  società,  l'atto  di  trasferimento  è  parte  di  un  atto  costitutivo o modificativo  di  società.  Anche  se  esso  è  già  stato depositato  con  la  pratica  telematica  relativa alla  società  beneficiaria  del  conferimento,  va  comunque  di  nuovo  allegato  al  modello  TA.  
  4. In caso di redazione di  atto integrativo di un primo atto già registrato, che rimane valido ma viene  modificato  in  alcune  sue  parti,  si  deve depositare  l'atto  nella  posizione  dell'originario CEDENTE  anche  se  questi  risulti  già  cessato  al  Registro  Imprese.  Nelle  note  bisogna  però precisare che si tratta di una integrazione all'atto (indicandone estremi e protocollo di deposito al registro delle imprese).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2556 c.c.

Legge 310/1993.

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