Il Decreto del Presidente della Repubblica numero 84 del 17 febbraio 2003 è finalizzato a fornire ai consumatori le informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di anidride carbonica delle autovetture nuove (cioè dei veicoli che non siano stati precedentemente venduti se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione) in vendita o in leasing.
La norma riguarda la commercializzazione dei veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti, con l'esclusione dei veicoli speciali e dei ciclomotori.
MISURE PER FAVORIRE L'INFORMAZIONE PER IL CONSUMATORE - OBBLIGHI DEL RIVENDITORE
APPOSIZIONE DELL’ETICHETTA
Il responsabile del punto vendita, che espone od offre in vendita o in leasing, le autovetture nuove appone in modo visibile su ciascun modello di autovettura presso il punto vendita ovvero affigge nelle vicinanze delle medesime autovetture un'etichetta relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di C02.
GUIDA AL RISPARMIO DI CARBURANTE E ALLE EMISSIONI DI CO2
Sulla base delle informazioni fornite dai costruttori il Ministero dello Sviluppo Economico redige annualmente la “Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di C02” che viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito dello stesso Ministero nonché su quello del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
I responsabili del punto vendita, su richiesta del consumatore, rendono disponibile gratuitamente la Guida su richiesta del consumatore.
La Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di C02 è, inoltre, disponibile presso le Camere di commercio.
AFFISSIONE MANIFESTO O SCHERMO DI VISUALIZZAZIONE
Per ciascuna marca di autovettura il responsabile del punto vendita espone un manifesto o uno schermo di visualizzazione contenente l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing presso o tramite tale punto vendita. A tal fine, il costruttore del veicolo fornisce al responsabile del punto vendita, per ciascun modello di autovettura, il manifesto in formato cartaceo o, su richiesta, in formato idoneo ad essere visualizzato sullo schermo di visualizzazione.
DIVULGAZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE
Il materiale promozionale destinato ai consumatori ai fini della commercializzazione di veicoli (es. opuscoli, annunci e manifesti pubblicitari) deve contenere i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 dei modelli di autovetture cui si riferisce.
VIGILANZA
La vigilanza sugli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 84/2003 è attribuita alle Camere di commercio competenti per territorio.
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO N. 0288075 DEL 23/12/2020 - INFORMATIVA SULLA PROCEDURA WLTP DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 2017/1151.
DPR 84/2003 “Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la
disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da
fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture
nuove”.
Il Regolamento (UE) 2017/1151 ha introdotto una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri denominata procedura WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure).
La nuova procedura WLTP oltre a fornire dati più realistici sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 per i consumatori, istituisce un quadro globale per le prove sui veicoli e una descrizione completa di un ciclo di prova delle emissioni regolamentate di CO2 e inquinanti in condizioni ambientali standardizzate.
Le informazioni al consumatore – alla luce della Raccomandazione (UE) 2017/948 ed in analogia alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e trasporti – con decorrenza 1^ gennaio 2021 andranno esposte avendo cura di evidenziare i dati dei valori ufficiali relativi al consumo di carburante ed emissione di CO2 secondo la procedura WLTP.
Al fine di consentire agli operatori economici di disporre di un congruo termine per l’adeguamento della cartellonistica, fino al 15 febbraio 2021 sarà consentito indicare i valori relativi al consumo di carburante ed emissione di CO2, oltre che con la procedura WLTP, anche con la precedente procedura NEDC.
Fino alla suddetta data del 15 febbraio 2021, anche il manifesto o schermo di visualizzazione e il materiale promozionale, di cui agli articoli 5 e 6 del DPR 17 febbraio 2003 n.84 e relativi allegati III e IV, potranno esplicitare i valori relativi ad entrambe le procedure. A decorrere dal 16 febbraio 2021 saranno indicati unicamente i valori misurati con il WLTP.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84
Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.
D.M. 6 aprile 2005
Recepimento della direttiva 2003/73/CE della Commissione che modifica l'allegato III della direttiva 1999/94/CE, concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2, da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.