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ETICHETTATURA PRODOTTI TESSILI

 

L'etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata dal Regolamento UE n. 1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE) e dal Codice del Consumo. Il decreto legislativo n. 190 del 15/11/2017 ha revisionato il quadro sanzionatorio applicabile in materia di etichettatura del settore tessile.

Ai fini del citato Regolamento si intende per  «prodotto tessile»: il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Son assoggettati alla normativa sui prodotti tessili:
  • i prodotti che contengono almeno l’80% in peso di fibre tessili;
  • i tessuti, in cui le parti tessili sono almeno l’80% in peso, utilizzati per la copertura di mobili, per ombrelli e ombrelloni e , alle stesse condizioni, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, oltre alle fodere coibenti di calzature e guanti;
  • i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui costituiscano parte integrante, se ne è specificata la composizione.
 

I prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un'etichetta recante:

  • la composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011Le informazioni devono essere indicate in lingua italiana e in ordine decrescente di peso. Non si possono utilizzare abbreviazioni.
  • l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda, indirizzo)
  • il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.

I prodotti tessili sono etichettati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato. L'etichettatura e il contrassegno sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è saldamente fissata.

Nelle fasi che precedono la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste all'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. È ammesso l'utilizzo di abbreviazioni mediante codici meccanografici o qualora le stesse siano definite da norme internazionali, purché nel documento commerciale ne sia spiegato il significato.

 

ESCLUSIONI

La normativa che disciplina l’etichettatura e la presentazione dei prodotti tessili non si applica:

  • ai prodotti destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
  • a quelli introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
  • ai prodotti importati da paesi terzi per essere oggetto di traffico di perfezionamento attivo;
  • ai prodotti dati in lavorazione, senza essere oggetto di cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o ad imprese che lavorano per conto terzi e che hanno la caratteristica dell’indipendenza.

 

GUIDA SULL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI

On-line una guida per le imprese e un folder per i consumatori sull'etichettatura dei prodotti tessili elaborati da Unioncamere

Nell'ambito del progetto "Rafforzamento della vigilanza del mercato nel settore moda" Unioncamere ha elaborato dei prodotti di comunicazione e, in particolare, una guida per le imprese e un folder per i consumatori. Lo scopo di questi prodotti divulgativi è quello di aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza di diritti e obblighi derivanti dalla normativa di settore. Un'ampia informazione preventiva, infatti, consentirebbe alle imprese di comprendere le corrette modalità di etichettatura dei prodotti tessili ed ai consumatori di diventare acquirenti consapevoli.

La guida per le imprese si caratterizza per un maggior dettaglio tecnico mentre il folder per i consumatori si contraddistingue per un linguaggio di immediata comprensione.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE 883 DEL 26.11.1973 (articoli oggi in vigore e applicabili dal 14 al 30).
D.P.R. 30.4.1976 n. 515 Regolamento di esecuzione della Legge 883/73 che stabilisce tra
l’altro le modalità ed i sistemi di prelievo dei campioni dei prodotti tessili per le analisi di laboratorio. Articoli oggi in vigore e applicabili: 1, 5, 6 c. 2, 7, 8, 9 , 10 dall’articolo 15 al 36.
DECRETO LEGISLATIVO 22.5.1999 N. 194
attuazione della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 relativa alle denominazioni del settore tessile.
REGOLAMENTO (UE) N. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE.

 

Folder tessile consumatori

Guida tessile imprese

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