La Parte IV Titolo I – Artt. da 102 a 113 del Codice del consumo costituisce il recepimento nazionale della Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Tale disciplina impone ad ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo un requisito generale di sicurezza (normativa “orizzontale”) e realizza, in combinazione con i requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalla legislazione settoriale (normativa “verticale”) l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori.
I prodotti che vengono offerti in vendita al consumatore finale devono riportare delle indicazioni obbligatorie per consentirgli una scelta ed un acquisto consapevoli.
Alcuni prodotti sono disciplinati in modo specifico da norme nazionali che recepiscono norme comunitarie, ad esempio i prodotti alimentari, i prodotti tessili, le calzature, i giocattoli, i cosmetici ed altri ancora.
Per altri prodotti esiste un obbligo generale di etichettatura che è disciplinato dal Codice del Consumo.
In Italia, i prodotti offerti in vendita al consumatore finale devono riportare in lingua italiana sull'etichetta, sul prodotto, sulla confezione o sul foglio informativo, almeno le indicazioni relative a:
SONO ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DEL CODICE DEL CONSUMO:
I prodotti disciplinati da norme comunitarie che prevedono già obblighi specifici di etichettatura
Esempi di prodotti che non rientrando nelle norme di settore armonizzate ricadono a pieno titolo nel campo di applicazione del Codice del Consumo:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO