La vigilanza sulla sicurezza dei prodotti elettrici riguarda sia il materiale elettrico di bassa tensione che la compatibilità elettromagnetica.
Rientrano nella definizione di MATERIALE ELETTRICO DI BASSA TENSIONE i prodotti elettrici destinati ad essere utilizzati ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua.
Esempi delle principali categorie di prodotti ad ampia diffusione che rientrano nella definizione di materiale elettrico a bassa tensione: piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature per estetica, prodotti di illuminazione, elettroutensili, carica batterie, avvolgicavo, etc.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle normative sotto richiamate i seguenti materiali o fenomeni:
Il materiale elettrico di bassa tensione deve riportare (sul prodotto o sulla confezione) le seguenti indicazioni:
marcatura CE che deve essere apposta sul materiale elettrico prima della sua immissione sul mercato; deve essere riportata in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta o, se non è possibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento;
I PRODOTTI ELETTRICI CHE COSTITUISCONO OGGETTO PREVALENTE DELLA VIGILANZA, IN RAGIONE DELL'ENTITA' DEL RISCHIO CHE ESSI PONGONO NONCHE' DELL'ESISTENZA DELLE NORME TECNICHE ARMONIZZATE SOTTO RIPORTATE, SONO I SEGUENTI:
1 APPARECCHI PER L’ILLUMINAZIONE
2 PICCOLI ELETTRODOMESTICI
3 ELETTROUTENSILI NON PROFESSIONALI
4 MATERIALE DA ISTALLAZIONE
5 APPARECCHIATURE PER ESTETICA
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COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA
Il D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 194 che attua la direttiva 2004/108/CE si applica ad una vasta gamma di apparecchiature (qualsiasi apparecchio o impianto fisso) che comprende dispositivi elettrici ed elettronici, sistemi, impianti (es. esempio apparecchi per l’illuminazione muniti di regolatore di luminosità, apparecchi con lampade e fluorescenza con alimentatore o alogene con trasformatore) e prescrive la conformità' delle apparecchiature a un livello adeguato di compatibilita' elettromagnetica.
La direttiva 2004/108/CE è volta ad assicurare che le perturbazioni elettromagnetiche prodotte dalle apparecchiature non pregiudichino il corretto funzionamento di altri apparecchi e che le apparecchiature abbiano un adeguato livello di protezione che consenta loro di funzionare come previsto.
Il presente decreto non si applica:
a) Apparecchiature radio e terminali di telecomunicazioni (Direttiva 1999/5/CE);
b) Prodotti aeronautici e loro parti e dispositivi (Regolamento (CE) 216/2008);
c) Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ameno che tali apparecchiature non siano disponibili sul mercato.
Inoltre, la direttiva non si applica alle apparecchiature che non contengono parti elettriche ed elettroniche in quanto non generano disturbi elettromagnetici e il loro esercizio normale non è influenzato da tali disturbi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO