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SICUREZZA PRODOTTI ELETTRICI

 

La vigilanza sulla sicurezza dei prodotti elettrici riguarda sia il materiale elettrico di bassa tensione che la compatibilità elettromagnetica.

Rientrano nella definizione di MATERIALE ELETTRICO DI BASSA TENSIONE i prodotti elettrici destinati ad essere utilizzati ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua.

Esempi delle principali categorie di prodotti ad ampia diffusione che rientrano nella definizione di materiale elettrico a bassa tensione: piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature per estetica, prodotti di illuminazione, elettroutensili, carica batterie, avvolgicavo, etc.

 Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle normative sotto richiamate i seguenti materiali o fenomeni:

  1. materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
  2. materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
  3. parti elettriche di ascensori e montacarichi;
  4. contatori elettrici;
  5. basi e spine delle prese di corrente per uso domestico;
  6. dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
  7. disturbi radioelettrici;
  8. materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l'Italia;
  9. kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.

Il materiale elettrico di bassa tensione deve riportare (sul prodotto o sulla confezione) le seguenti indicazioni:

marcatura CE che deve essere apposta sul materiale elettrico prima della sua immissione sul mercato; deve essere riportata in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta o, se non è possibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento;

  • numero di tipo, di lotto o di serie, qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione;
  • nome, denominazione commerciale o marchio del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato; se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea, il prodotto deve riportare i contatti dell'importatore stabilito nell'Ue;
  • informazioni e istruzioni sulla sicurezza in lingua italiana.

 

I PRODOTTI ELETTRICI CHE COSTITUISCONO OGGETTO PREVALENTE DELLA VIGILANZA, IN RAGIONE DELL'ENTITA' DEL RISCHIO CHE ESSI PONGONO NONCHE' DELL'ESISTENZA DELLE NORME TECNICHE ARMONIZZATE SOTTO RIPORTATE, SONO I SEGUENTI:

 

1   APPARECCHI PER L’ILLUMINAZIONE
  • APPARECCHI FISSI
  • APPARECCHI MOBILI
  • LUMINARIE E CATENE LUMINOSE
2   PICCOLI ELETTRODOMESTICI
  • FERRI DA STIRO
  • TOSTAPANE
  • MIXER/ROBOT DA CUCINA/FRULLATORI/SBATTITORI
  • BOLLITORI ELETTRICI
3   ELETTROUTENSILI NON PROFESSIONALI
  • TRAPANI E AVVITATORI NON PROFESSIONALI
  • SEGHETTI NON PROFESSIONALI
4   MATERIALE DA ISTALLAZIONE
  • CIABATTE (con interruttore e/o globo spia)
  • AVVOLGICAVO
5   APPARECCHIATURE PER ESTETICA
  • ASCIUGACAPELLI
  • ARRICCIACAPELLI E PIASTRA PER CAPELLI

 

COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA

Il D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 194 che attua la direttiva 2004/108/CE si applica ad una vasta gamma di apparecchiature (qualsiasi apparecchio o impianto fisso) che comprende dispositivi elettrici ed elettronici, sistemi, impianti (es. esempio apparecchi per l’illuminazione muniti di regolatore di luminosità, apparecchi con lampade e fluorescenza con alimentatore o alogene con trasformatore) e prescrive la conformità' delle apparecchiature a un livello adeguato di compatibilita' elettromagnetica.

La direttiva 2004/108/CE è volta ad assicurare che le perturbazioni elettromagnetiche prodotte dalle apparecchiature non pregiudichino il corretto funzionamento di altri apparecchi e che le apparecchiature abbiano un adeguato livello di protezione che consenta loro di funzionare come previsto.

Il presente decreto non si applica:

a) Apparecchiature radio e terminali di telecomunicazioni (Direttiva 1999/5/CE);

b) Prodotti aeronautici e loro parti e dispositivi (Regolamento (CE) 216/2008);

c) Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ameno che tali apparecchiature non siano disponibili sul mercato.

Inoltre, la direttiva non si applica alle apparecchiature che non contengono parti elettriche ed elettroniche in quanto non generano disturbi elettromagnetici e il loro esercizio normale non è influenzato da tali disturbi.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE 18 OTTOBRE 1977 N. 791
Attuazione della direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione
DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996
Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 1997, N. 277
Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione
DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 194
Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE
DECRETO LEGISLATIVO 19 MAGGIO 2016, N. 86 
Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
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