Si ricorda che dal 1° al 31 agosto 2023 vige il periodo di sospensione feriale dei termini giudiziari per gli atti di fusione e per gli altri atti per la cui iscrizione sono previsti termini analoghi a quelli dell'atto di fusione (es. scissione, trasformazione, istanza di cancellazione per approvazione tacita del bilancio etc).
Pertanto i termini per il deposito al Registro delle Imprese devono essere ricalcolati tenendo conto del periodo di sospensione feriale.