Per effetto di quanto disposto dall’art. 8, comma 6 sexies del D.L n. 30/12/2019, n. 162, convertito con modifiche nella Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, il termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo, precedentemente fissato alla data del 16/12/2019, è stato spostato alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019.
Ciò ha fatto sì che gli esercizi sociali da prendere in considerazione per valutare il superamento o meno degli indici-soglia previsti dall’art 2477 cc siano oggi il 2018 e il 2019,
Sulla base di tale modifica normativa, numerose società che entro il 16 dicembre 2019 avevano nominato il revisore (o il sindaco) per il loro primo incarico - facendo riferimento ai bilanci chiusi al 31/12/2017 e 31/12/2018 - stanno riconsiderando tali nomine.
Le situazioni che si stanno verificando in sede di presentazione al Registro delle Imprese della richiesta di iscrizione della cessazione anticipata dell’incarico sono le seguenti:
Rettifica della data di inizio carica
Si fa presente che non è possibile ‘rettificare’ la durata dell’incarico già conferito e in corso: la durata dell’incarico già deciso può variare solo nelle ipotesi di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale.
Non sono pertanto iscrivibili domande con le quali venga chiesta l’iscrizione della variazione della durata del revisore, nominato a fine 2019, sulla base di verbali di assemblea con i quali si rettifica o si stabilisce che l’incarico, anziché per gli esercizi 2019,2020,2021, sia riferito agli esercizi 2020/2021/2022, con data inizio 1/1/2020.
Cessazione anticipata del revisore
La cessazione anticipata dell’incarico di revisione può intervenire solo in seguito a risoluzione consensuale, revoca o dimissioni:
a) Risoluzione consensuale
La risoluzione consensuale dell’incarico di revisione è possibile tutte le volte in cui la società e il revisore concordano sullo scioglimento del rapporto.
Non basta, in linea di principio, la delibera dei soci che dispone/approva la risoluzione consensuale: agli atti dell’ufficio deve esservi anche la dichiarazione di accettazione da parte del revisore.
Documenti da allegare
E’ sufficiente il solo verbale se attesta contestualmente:
b) Revoca
La revoca è possibile in alcuni casi specifici, elencati dal DM 261/2012.
Tra queste ipotesi è prevista la possibilità di revocare l’incarico qualora vengano meno i presupposti di legge che obbligano alla revisione legale.
La proroga dei termini ricordata nelle premesse ha spostato temporalmente l’entrata in vigore dell’obbligo di nomina e ha modificato gli esercizi sociali da valutare al fine di individuare l’insorgenza dell’obbligo (ora devono essere presi in esame gli esercizi 2018 e 2019. Sono quindi venuti meno i presupposti che obbligavano alla nomina del revisore.
La revoca – trattandosi di SRL che non è al momento obbligata alla nomina del revisore - ha effetto dal momento in cui è comunicata all’interessato, pertanto la data di cessazione da indicare nella modulistica è la data di notificazione della revoca al revisore.
Si ricorda che il revisore che è stato revocato non può essere rinominato dalla società prima di un anno (art. 8 d.m. 28/12/2012, n. 261)
Documenti da allegare
E’ sufficiente il solo verbale se il revisore cessato è presente all’assemblea che delibera la revoca.
c) Dimissioni
Le dimissioni sono consentite nelle sole ipotesi previste dall’art. 5 commi 1 e 2 del DM 261/2012 e non a causa del venir meno dell'assoggettamento all'obbligo di revisione legale. Se la motivazione delle dimissioni non risulta dalla documentazione allegata alla pratica, l’Ufficio richiede documentazione integrativa.