Si ricorda che dall' 1 al 31 agosto 2023 vige il periodo di sospensione feriale dei termini giudiziari per gli atti di fusione e per gli altri atti per la cui iscrizione sono previsti termini analoghi a quelli dell'atto di fusione (es. scissione, trasformazione eterogenea etc). Pertanto per il deposito al Registro delle Imprese degli atti sopra ricordati i termini devono essere ricalcolati tenendo conto del periodo di sospensione feriale.