Dal mese di novembre 2018 l’Anexo VIII viene sostituito dall’Anexo IX, al quale è previsto sia allegato il certificato emesso dal laboratorio di analisi. I laboratori abilitati ad emettere validamente le certificazioni verso il Brasile sono quelli compresi nell’elenco SISCOLE, reso noto dal MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) alle competenti Autorità Brasiliane. Per gli operatori del settore tale elenco è consultabile collegandosi al link: http://sistemasweb.agricultura.gov.br/siscole/consultaPublicaCadastro%21consultarCadastro.action
Rispetto al precedente Anexo VIII, costituito sia dalla certificazione del laboratorio di analisi che da quella dell’origine del prodotto, il modello Anexo IX, non potrà più essere gestito dalle Camere di Commercio con l’apposizione del solo visto per deposito poiché l’ente camerale agirà in qualità di organismo certificatore, considerato che il nuovo documento comprende la seguente dichiarazione non contemplata dalla certificazione di origine UE:
"The abovementioned producing or bottling establishment works in the country with the activities of production or bottling or both and the products specified above meet the national identity and quality standards and are fit for consumption in the internal market".
“Lo stabilimento di produzione o di imbottigliamento specificato nell'Anexo IX presentato svolge le attività di produzione o imbottigliamento o entrambi in Italia e i prodotti indicati soddisfano gli standard nazionali di qualità e identità e sono idonei al consumo sul mercato interno".
Ciò premesso, il rilascio dell’Anexo IX da parte delle Camere di Commercio sarà subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:
- richiesta di rilascio della certificazione di origine secondo il regolamento UE;
- Anexo IX debitamente compilati e firmati digitalmente.
- acquisizione di copia del certificato del laboratorio di analisi accreditato.
L’Ente camerale rilascerà, conformemente a quanto già avveniva per l’Anexo VIII, contestualmente al certificato di origine UE, l'Anexo IX con indicazione del numero della certificazione di origine UE.
Nel caso in cui le Autorità brasiliane richiedano l’Anexo XI (Modello di prova ufficiale di tipicità e regionalità delle bevande alcoliche, vini e derivati dell’uva da vino per l’importazione in Brasile), si informa che il rilascio di tale documento è di competenza di organismi di controllo a tal fine espressamente autorizzati dal MIPAAF.