Attestati di Libera Vendita

È un documento rilasciato dalla Camera di commercio su richiesta dell'esportatore nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni. Attesta la libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e dell'Unione europea e non rappresenta un'autorizzazione alla commercializzazione, ma una presa d'atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell'Unione Europea.

Non è un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio: dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE), prodotti cosmetici, prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi), presidi medico chirurgici, integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali, medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico), prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l'esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria.

Di conseguenza, secondo la recente Nota ministeriale 18 marzo 2019, n. 62321 (Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero), se l'attestato di libera vendita camerale fosse richiesto per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non si ritiene esaustivo, le Camere di commercio procederanno solo con l'apposizione di un visto dei poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall'impresa interessata.

Può essere richiesto presso la Camera di commercio dove l'impresa ha la propria sede legale o l'unità locale. Non è possibile richiedere il rilascio di un attestato di libera vendita per i prodotti per i quali non è ancora stata emessa fattura o che non rientrino nell'attività commerciale dell'impresa. L'attestato è valido per un singolo stato, se la richiesta riguarda più Stati, verranno emessi più attestati con diverso protocollo e rispettivo pagamento di diritto di segreteria. Non vengono rilasciati attestati per paesi comunitari.

L'attestato ha una validità di sei mesi dalla data di emissione.


Come fare  

L'attestato di libera vendita deve essere richiesto online attraverso la piattaforma Cert’O.

 E' necessario allegare:

- modulo di richiesta da inviare in formato word debitamente compilato e firmato digitalmente;

- schema riepilogativo delle fatture allegate;

- fotocopie di fatture di vendita degli ultimi tre mesi a clienti italiani o comunitari;

 Da sapere


Autocertificazione

L'attestato di libera vendita, in quanto documento con contenuto non soggetto alle limitazioni sull'autocertificazione (art, 49 DPR n. 445/2000), può essere sostituito da dichiarazione di pari contenuto resa dall'impresa su carta intestata a firma del legale rappresentante sulla quale è possibile apporre il visto potere di firma. 

Traduzioni

Non vengono rilasciati attestati di libera vendita in lingua straniera e non si effettuano traduzioni.

In alternativa alla traduzione giurata (da richiedere in Tribunale), le imprese possono effettuare una traduzione dell'attestato di libera vendita in inglese, francese o spagnolo, seguendo la procedura di  autocertificazione.

Costo euro 3,00

Ufficio di riferimento:  Servizi innovativi e per l'estero

Responsabile: Dott. Franco Regazzo

Tel.: 085/4536222-232-251-269

       0871/5450432

mail: servizi.innovativi@chpe.camcom.it

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