Pec imprese individuali

OBBLIGO, PER LE IMPRESE INDIVIDUALI, DI COMUNICARE LA  PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE 

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, in vigore dal 19 dicembre 2012, ha convertito con modificazioni il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, in vigore dal 20 ottobre 2012, ed ha confermato (art. 5) l'obbligo, per le imprese individuali (comprese le imprese artigiane), di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Pertanto, dal 20 ottobre 2012, tutte le domande di prima iscrizione di impresa individuale al Registro Imprese, devono obbligatoriamente contenere la comunicazione dell'indirizzo PEC dell'impresa.

La citata legge di conversione, ha inoltre confermato l’obbligo di comunicare la propria PEC anche per le imprese individuali, già iscritte nel Registro delle Imprese prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge, che risultano attive e non soggette a procedure concorsuali, apportando però le seguenti modifiche:
· è stato anticipato al 30 giugno 2013 il termine ultimo, per le suddette imprese già iscritte, di provvedere all'iscrizione del proprio indirizzo PEC.
· è stato previsto che, in mancanza della comunicazione entro il 30 giugno 2013 della PEC da parte di tali imprese, il Registro delle Imprese sospende a partire dal 1° luglio 2013, ogni domanda di iscrizione da queste presentata, in attesa che la stessa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa, e comunque per 45 giorni: trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la domanda si intende non presentata.

La domanda di iscrizione del solo indirizzo PEC, è totalmente gratuita poiché è esente da diritti e bolli

L’indirizzo PEC delle imprese individuali già iscritte alla data del 20 ottobre 2012, puo’ essere comunicato contestualmente a qualsiasi altro adempimento (es. cambio di attività, cambio di indirizzo della sede dell’impresa individuale etc…). In questo caso la domanda di iscrizione è soggetta all’imposta di bollo e al diritto di segreteria previsti per l’adempimento “principale”.


PROCEDURA ORDINARIA PER LA COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO PEC

Per le imprese individuali di prima iscrizione: 

*utilizzare il software Starweb oppure altri software che permettono la compilazione del modello I1 -riquadro 5.

Per le imprese individuali già iscritte alla data del 20 ottobre 2012:

* utilizzare il software Starweb oppure altri software che permettono la compilazione del modello I2 -riquadro 5. 

Per ulteriori informazioni consultare la GUIDA Starweb

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO PEC

Dal 21 marzo è disponibile la nuova applicazione “PEC Semplice per Imprese individuali” che consente ai titolari di impresa individuale di iscrivere al Registro Imprese l’indirizzo PEC della propria impresa in modo semplice e veloce.

L’utilizzo di questa funzione è riservato al titolare dell’impresa, che dovrà fornire le seguenti informazioni:
· il codice fiscale del dichiarante, che coincide con quello dell’impresa individuale;
· l’indirizzo di Posta Elettronica Certificato dell’impresa, che costituisce l’oggetto della comunicazione.

E’ obbligatoria la firma digitale : il titolare dell’impresa dovrà quindi possedere un dispositivo di firma digitale (smart card o chiavetta USB con certificato digitale di sottoscrizione)

L’applicazione è raggiungibile mediante apposito link da http://www.registroimprese.it

Dopo aver inviato la richiesta di iscrizione dell’indirizzo PEC, il Registro delle Imprese della Camera competente, provvederà a notificare, agli indirizzi e-mail dichiarati, le fasi di accettazione, protocollazione ed evasione della pratica.

Per ulteriori informazioni consultare la Guida per l’iscrizione della PEC di imprese individuali_Pratica semplice

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