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Posta Elettronica Certificata

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione di documenti informatici, significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisca prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna con precisa indicazione temporale di ricezione.

GARANZIE

L'utilizzo della casella di posta certificata garantisce:

sicurezza del sistema: la posta è custodita in ambiente protetto e il sistema garantisce un'elevata disponibilità e affidabilità del servizio;

sicurezza degli accessi: il titolare di posta certificata su web accede utilizzando il certificato di autenticazione ospitato sulla carta nazionale dei servizi;

sicurezza del messaggio: l'accesso alle caselle PEC avviene tramite protocollo sicuro. Il messaggio può essere firmato utilizzando il certificato di autenticazione del mittente a garanzia della sua identità e dell'integrità del messaggio stesso; se il destinatario del messaggio possiede un certificato digitale è possibile crittografare il messaggio garantendo la riservatezza della comunicazione;

sicurezza del recapito: la posta certificata ne garantisce la consegna. Il mittente riceve dal proprio server una prima ricevuta di accettazione con attestazione temporale (come un timbro postale). Poi riceve dal server destinatario una ricevuta di consegna del messaggio nella casella di arrivo, comprensiva di attestazione temporale. Il mittente ottiene, con la ricevuta di avvenuta consegna, un'attestazione su tutto il contenuto inviato nel messaggio;

tracciabilità nel tempo: tutte le operazioni vengono registrate e conservate nel tempo.

 

VANTAGGI

I vantaggi della posta elettronica certificata (PEC):

accesso sicuro alla propria casella di posta elettronica da una postazione collegata ad Internet;

possibilità di firmare e crittografare un messaggio utilizzando l'interfaccia web;

possibilità di ottenere le ricevute di accettazione e di consegna che forniscono le attestazioni del momento di invio e di consegna unitamente al contenuto del messaggio consegnato:

possibilità di utilizzare la posta certificata nei rapporti ufficiali con le Pubbliche amministrazioni e con gli altri soggetti che dispongono di posta certificata;

possibilità di sostituire alle comunicazioni ufficiali cartacee uno strumento sicuro ed efficiente soprattutto all'interno di organizzazioni articolate.

 

Le caselle di posta elettronica certificate sono rilasciate solo da soggetti iscritti in apposito elenco pubblico tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

La casella PEC va comunicata obbligatoriamente al Registro delle Imprese delle società (art.16 comma 6 del d.l. 29/11/2008 n.185 convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009 n.2) e dalle imprese individuali (art.5, dl 18/10/2012 n.179 convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012 n. 221).

L'iscrizione nel Registro delle Imprese della PEC e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

L'indirizzo PEC iscritto nel Registro delle Imprese è acquisto automaticamente anche in INI-PEC, l'indice Nazionale degli Indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano. L'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge. Senza bisogno di autenticazione o di programmi aggiuntivi, chiunque può accedere alla sezione di ricerca del portale INI-PEC e cercare l'indirizzo di posta elettronica certificata di proprio interesse. Se l'azienda o il professionista cercato è presente nell'indice, INI-PEC fornisce all'utente l'indirizzo richiesto.

La PEC iscritta nel Registro delle Imprese è riconosciuta ufficialmente come recapito dell'impresa e, pertanto, deve essere UNIVOCA per ciascuna impresa.

con Direttiva ministeriale del 27 aprile 2015, il Ministero dello Sviluppo economico ha ribadito che l'iscrizione al Registro Imprese dell'indirizzo pec di un'impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva della medesima, perchè ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni della pec, nei termini previsti, comporta il rigetto delle istanze successivamente presentate e la sezione amministrativa pecuniaria prevista dagli artt. 2194 e 2630 del codice civile.

La medesima direttiva ha dettato agli Uffici Registro imprese misure necessarie ad assicurare che le imprese, costituite in forma societaria o individuali, non soggette a procedura concorsuale, si adeguino all'obbligo di munirsi di una casella di posta elettronica certificata, di iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese e di mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata.

 

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