Istruzioni al rinnovo del marchio nazionale

Istruzioni al rinnovo del marchio d'impresa nazionale

La registrazione per marchio d’impresa dura dieci anni a partire dalla data ufficiale di deposito ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, di seguito “CPI”). Per conoscere la data ufficiale di deposito è possibile consultare il primo attestato di registrazione del marchio che ti è stato consegnato o consultare la banca dati all’indirizzo www.uibm.gov.it/bancadati Per mantenere il diritto nel successivo decennio, occorre depositare una domanda di rinnovo per registrazione di marchio d’impresa, e pagare i relativi diritti(1) , entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso, ai sensi dell’art. 227 del CPI. Ad esempio: se la data di scadenza è il 09/05/2009 è possibile presentare la domanda di rinnovo tra il 31/05/2018 ed il 31/05/2019. Trascorso il termine sopra indicato, è possibile provvedere nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora supplementare. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale. 
In via eccezionale, entro un anno dal giorno di scadenza del termine comunque utile per deposito della domanda di rinnovo (18 mesi dall’ultimo giorno del mese di scadenza), è possibile presentare una domanda di rinnovo e pagare i relativi diritti con supplemento di mora e, contestualmente, depositare una istanza di reintegrazione ai sensi dell’art. 193 CPI, giustificando le ragioni che, nonostante l’uso della diligenza richiesta dalle circostanze, non hanno consentito l’osservanza del termine. L’accoglimento dell’istanza di reintegrazione consentirà l’esame della domanda di rinnovazione. Il rigetto della domanda di reintegrazione produrrà il rigetto della domanda di rinnovazione, con facoltà di chiedere il rimborso delle tasse di concessione governativa inerenti al rinnovo, ai sensi dell’art. 229 CPI. La domanda di rinnovo può avere ad oggetto esclusivamente il marchio per come risultante dal precedente attestato di registrazione o per un minor numero di prodotti o servizi rispetto a quelli ivi indicati. Non sono ammesse: modifiche alla rappresentazione del segno, anche se minimali; modifiche alla numerazione delle Classi di prodotto o servizio, anche in caso di sopravvenuto aggiornamento della Classificazione internazionale dei prodotti e servizi (Classificazione di Nizza); aggiunte di nuovi prodotti o servizi. In tali casi, è in ogni caso possibile procedere al deposito di una “nuova” DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER MARCHIO D’IMPRESA (primo deposito).

Il deposito dell'istanza di rinnovo del marchio deve essere effettuato per un marchio identico nell'immagine, nel richiedente e domicilio elettivo e nell'indicazione delle classi. 

Se il marchio è variato perché il pay off dell'originale deposito cambia o può cambiare a seconda delle situazioni in cui è utilizzato, sarebbe opportuno un nuovo deposito del marchio stesso.

Di seguito si riporta la documentazione per il deposito di rinnovo di marchi di impresa riassumendo di seguito quanto necessario depositare presso l'Ufficio brevetti della  CCIAA Chieti Pescara:

a)      Una copia del modulo di domanda in bollo da euro 16,00, debitamente compilato in formato elettronico e firmato dove è richiesta la firma del richiedente. Nell’apposito spazio va applicato il marchio da depositare.non sono ammesse stampe fronte/retro del modulo.

b) Atto di delega al deposito, solo se il richiedente è impossibilitato al deposito personalmente, debitamente compilato, accompagnato dalla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.

c) Il diritto di segreteria, da versare in Ufficio all'atto del deposito in contanti o con POS, ammonta a 40,00 euro.  Qualora venisse richiesta copia conforme all’originale del verbale di deposito, tale diritto ammonterà a 43,00 euro e bisognerà consegnare una seconda marca da bollo da 16,00 euro. La copia conforme all’originale può essere richiesta apponendo “Si” nell’apposito spazio del terzo foglio del modulo.

d)  Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.

 Alla presentazione dell' istanza di rinnovo marchio allo sportello l’addetto rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione del deposito effettuato e modello F24 Enti pubblici, precompilato nella parte dei codici tributo, che dovrà essere utilizzato per il dovuto versamento di tasse di concessione governativa (67,00 euro nel caso di specie). 

 Il deposito potrà essere effettuato esclusivamente previo appuntamento da fissare sull'apposita piattaforma camerale. Si esorta, cortesemente, al rispetto degli orari stabiliti.  

 In alternativa si potrà inviare l'istanza di rinnovo del marchio telematicamente dal portale ministeriale previa autenticazione a mezzo SPID del richiedente.  Si riceverà nella propria cartella di posta elettronica segnalata l’F24 enti pubblici e la ricevuta di presentazione. Per poter pagare l'imposta di bollo in modalità digitale, è necessario che l'utente selezioni l'apposito campo "Paga le imposte di bollo" nel riquadro dedicato al pagamento digitale tramite nodo Pago Pa all'interno della schermata del portale relativa ai pagamenti. In tal caso, dopo aver cliccato su "trasmetti domanda", il portale UIBM si collega direttamente a quello del nodo Pago Pa per consentire il pagamento da parte dell'utente dell'importo preimpostato. Il pagamento può essere effettuato per mezzo di carta di credito, bonifico bancario o altra modalità ivi prevista, utilizzando uno dei prestatori di servizio di pagamento aderenti al nodo Pago Pa. In alternativa e in via transitoria il pagamento dell'imposta di bollo in modalità digitale è possibile tramite l'apposizione di una marca da bollo forfettaria dell'importo di euro 48.00 (tre marche da Euro 16,00) da acquistare al tabaccaio e di cui trascrivere, nell'apposito riquadro predisposto nel portale UIBM, i numeri seriali da 15 cifre. 

In caso di deposito telematico non sarà necessario compilare il modulo  (l'inserimento on line sostituisce l'invio del modulo) ma dovrà aver cura di preparare un file in formato jpg del marchio da tutelare.

I depositi possono essere effettuati solo previo appuntamento dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (DM 25.9.1972) nelle seguenti giornate: 

Lunedì  e  mercoledì  sede di Pescara in Via Conte di Ruvo  (085 4536 216 – andrea.giordano@chpe.camcom.itufficio.brevetti@chpe.camcom.it)

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  sede di Chieti  in Piazza Vico (0871 5450448/414/402 - 

Peo:

Qualora si volesse verificare che il marchio che intende depositare non sia stato già depositato validamente per il territorio italiano, poiché in Italia sono validi i marchi depositati in Italia, i marchi comunitari ed i marchi internazionali designanti l'Italia, e, pertanto, ricerche effettuate solo su una delle tre banche dati non sono esaustive della novità del marchio d'impresa, si suggerisce di consultare:

1)      la banca dati dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi);

2)      La banca dati dei marchi comunitari connettendosi al sito dell’EUIPO;

3)     La banca Madrid Monitor dei marchi internazionali connettendosi al sito del Wipo

 

Si suggerisce, inoltre, la consultazione della banca dati TMVIEW contenente le banche dati dei  Paesi Europei  e di molte altre importanti Nazioni.

 

 

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