Ai sensi dell'art. 9 del D.M. 21 aprile 2017 n. 93 le Camere di commercio formano l’elenco dei titolari degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni del predetto regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale.
OBBLIGHI DEI TITOLARI DEGLI STRUMENTI DI MISURA
Comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti di misura o quella di fine dell'utilizzo e i seguenti elementi:
- nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura;
- indirizzo presso cui lo strumento di misura é in servizio, qualora diverso dal precedente;
- tipo - marca e modello - numero di serie – caratteristiche metrologiche dello strumento;
- anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare (se presente);
- data di messa in servizio e di cessazione dell'utilizzo dello strumento di misura;
- specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento.
Si ricorda che gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell'allegato IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni da quello di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DECRETO 21 aprile 2017 , n. 93 - Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.