CENTRI TECNICIL'autorizzazione a operare come Centri tecnici sui tachigrafi digitali/ intelligenti ogni generazione e sui tachigrafi analogici viene rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D.M. 23 febbraio 2023 previa domanda in bollo da presentarsi per il tramite della Camera di Commercio, corredata dalla prevista documentazione e dall’attestazione del versamento dei diritti di segreteria per l’importo di € 370,00. L’autorizzazione ha la durata biennale ed è rinnovabile per periodi di pari durata.
RINNOVOIl Centro tecnico presenta alla Camera di Commercio con modalità telematiche l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione accompagnata da una autodichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile tecnico del Centro tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e dall’attestazione di versamento del diritto di segreteria o pari a € 185,00.
Il versamento dei diritti di segreteria dovuti per la richiesta di autorizzazione e per quella di rinnovo del Centro tecnico deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA oppure presso gli sportelli della Camera di Commercio Chieti Pescara.
TACHIGRAFI INTELLIGENTIDal 15 giugno 2019 i veicoli immatricolati nell’UE, soggetti all’installazione di tachigrafo, devono essere dotati di “tachigrafo intelligente” ai sensi del Regolamento (UE) 165/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/502. Per poter svolgere interventi sui tachigrafi intelligenti i Centri tecnici già autorizzati ad operare sui i tachigrafi digitali devono richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico, tramite la Camera di Commercio, l’estensione dell’autorizzazione di cui sono già titolari per la quale è dovuto alla CCIAA un diritto di segreteria di € 260.
E’ comunque possibile richiedere una nuova autorizzazione a operare come Centro tecnico sui tachigrafi intelligenti e, in tal caso, il diritto di segreteria dovuto alla Camera di Commercio è pari a € 370.
MODULISTICALa modulistica di cui all’art. 22 del D.M. 23/02/2023 per la presentazione delle istanze di rilascio delle autorizzazioni, estensioni e variazioni, è reperibile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al seguente indirizzo di collegamento:
https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/metrologia/tachigrafi
OFFICINE AUTORIZZATE AD OPERARE SUI CRONOTACHIGRAFI CEE
Ai sensi dell'art. 26 del D.M. 23/02/2023, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Decreto stesso, le officine già autorizzate per il solo Tachigrafo analogico possono (se dispongono dei requisiti ed intendono intraprendere tale percorso) ottenere autorizzazione a Centro Tecnico. Diversamente, decorso inutilmente il termine del periodo transitorio, le autorizzazioni per solo analogico decadono.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.M. 23 FEBBRAIO 2023: Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell' apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31/10/2003, n. 361.
D.M. 9 NOVEMBRE 2021, n. 242: Regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada
REGOLAMENTO (UE) N. 165 del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada