Cos'è una nuova varietà vegetale
Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che sia definito in base ai caratteri risultanti da un genotipo o da una certa combinazione di genotipo, oppure distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno un genotipo o considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità ad essere riprodotto in modo conforme. La nuova varietà dovrà essere nuova, distinta, omogenea e stabile.
Per le nuove varietà vegetali i diritti esclusivi durano 20 anni dalla concessione della privativa (30 anni nel caso di alberi e viti). Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.
La domanda di privativa per nuova varietà vegetale, in bollo, deve essere depositata presso un Ufficio Brevetti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e deve contenere:
Alla domanda si dovranno allegare, la descrizione della varietà vegetale, le fotografie della nuova varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche, ogni informazione utile ai fini della domanda e, se in lingua straniera, tradotti in italiano; la dichiarazione del costitutore nella quale si dichiara che la varietà è nuova, ha ottenuto l'autorizzazione di titolari di altre varietà vegetali similari, l'impegno a fornire al MIPAF materiale di riproduzione o moltiplicazione vegetativa, rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato se identico alla denominazione proposta per la varietà; l'atto di nomina del mandatario, l'Attestazione del pagamento della tassa di domanda di Euro 236,00 pagabili sul C/C postale n. 668004 intestato all' Agenzia delle Entrate Centro Operativo Pescara.
La documentazione è accessibile al pubblico dopo 30 giorni dal deposito della domanda; chiunque ne abbia interesse può formulare osservazioni che vengono inoltrate al richiedente per eventuali controdeduzioni.
Trascorsi sei mesi dal deposito, o comunque quando la domanda è in regola, ne viene trasmessa copia completa al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali che ha l'incarico di far effettuare gli accertamenti tecnici in merito ai requisiti di brevettabilità previsti dalla legge. L'esito di tali accertamenti viene sottoposto al parere di una Commissione interministeriale che esprime parere vincolante in ordine al rilascio o al rifiuto della privativa
Limiti territoriali della tutela della nuova varietà vegetale
novità : il materiale di riproduzione o di moltiplicazione o il prodotto di raccolta della varietà non ha formato oggetto di atti commerciali da oltre un anno (In Italia) oppure, in qualsiasi altro Stato, da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti da oltre sei anni prima del deposito della domanda di privativa;
capacità distintiva : la capacità di contraddistinguersi nettamente da ogni altra varietà vegetale già nota all'atto del deposito della domanda di privativa ;
stabilità ed omogeneità: La varietà si reputa stabile quando i suoi caratteri pertinenti e rilevanti restano invariati anche dopo riproduzioni o moltiplicazioni, o alla fine di ogni ciclo riproduttivo; si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.