Mediazione

L'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Chieti Pescara è  iscritto al n. 337 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia  e svolge il servizio di mediazione civile e commerciale ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 presso le sedi di Chieti e Pescara.

La mediazione è una procedura riservata nella quale un soggetto neutrale, il mediatore, assiste le parti in lite, aiutandole a raggiungere una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa, costruita intorno alla collaborazione.

E' dunque un modo semplice, rapido ed economico di risolvere le eventuali controversie.

Nella mediazione nessuna decisione viene imposta. Il mediatore infatti non è un giudice, ma ha il compito di favorire il dialogo tra le parti per aiutarle a trovare un accordo che ponga fine alla controversia. Il mediatore, utilizzando le moderne tecniche di "mediation", mira ad eliminare i motivi di conflitto tra le parti ed a favorire soluzioni creative della controversia che, andando oltre il tema della lite, spostano la discussione fuori dalla rigida contrapposizione delle rispettive ragioni giuridiche.

La mediazione è:

  • è economica, i costi per la realizzazione della procedura risultano assolutamente contenuti e predeterminati;
  • è efficace, quando le parti decidono di sedersi intorno ad un tavolo insieme al mediatore raggiungono molto spesso un accordo che soddisfa le loro esigenze;
  • è riservata e sicura, garantisce l'assoluto rispetto della privacy e la protezione delle informazioni scambiate;
  • è flessibile, l’accordo che viene raggiunto è modellato sulla base degli interessi e dei bisogni delle parti e può avere anche un contenuto diverso o più ampio rispetto a quello che è all’origine della controversia.
  • è veloce, sono brevi i tempi che intercorrono fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e, comunque, il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda;
  • è semplice ed informale, per avviare la procedura è sufficiente presentare una domanda  compilando l’apposito modulo .

Proprio per queste caratteristiche, la mediazione facilita il mantenimento dei rapporti economici, permettendo la continuazione delle relazioni commerciali anche dopo la controversia.

La mediazione si può utilizzare:

  • sempre in ambito civile e commerciale, purché abbia a oggetto diritti disponibili;
  • quando, per alcune tipologie di controversie, è prevista come passaggio prima di rivolgersi al giudice (mediazione obbligatoria ex art. 5 – 1 bis)
  • quando il giudice, nel corso della causa, ordina alle parti di svolgere un tentativo di mediazione;
  • quando il contratto contiene una clausola di mediazione come la seguente:
"Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Chieti Pescara che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale."

Le materie per cui vige il tentativo obbligatorio di mediazione sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione con mezzo stampa, contratti assicurativi, contratti bancari e contratti finanziari.

Si comunica che le iscrizioni nell'Elenco dei Mediatori accreditati presso l’Organismo sono chiuse. Dell'eventuale riapertura verrà data comunicazione in questa sezione del sito internet.

Collegamento a PagoPA

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