La composizione negoziata della crisi di impresa è un percorso riservato e stragiudiziale con il quale il legislatore intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa.
Chi può accedere alla proceduraPossono accedere alla procedura di composizione negoziata tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese le ditte individuali e le società agricole.
ll percorso della composizione è esclusivamente di tipo volontario, quindi attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso.Come accedere alla procedura: la Piattaforma telematicaL’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite una piattaforma unica nazionale accessibile all'indirizzo composizionenegoziata.camcom.it. Attraverso la piattaforma l’imprenditore, prima di entrare nel relativo percorso, ottiene tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre.
La piattaforma, composta da due aree, una "pubblica" di tipo informativo e l’altra "riservata" alle istanze formali, contiene inoltre:
Esperto IndipendenteLa procedura prevede la nomina di un esperto terzo e indipendente che agevoli le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri possibili soggetti interessati, con la prospettiva di un accordo che ristrutturi il debito e ripristini l'equilibrio economico dell'impresa. In particolare, l’esperto, dopo aver esaminato la documentazione prodotta con l’istanza e l’esito del test eseguito dall’imprenditore al momento dell’accesso alla procedura, lo convoca per valutare la situazione dell’attività e la perseguibilità del risanamento. In caso positivo, convoca i creditori e le altre parti interessate al risanamento per la ricerca delle possibili soluzioni o per prospettare loro le soluzioni individuate dall’imprenditore e ritenute percorribili dall’esperto stesso.
Tuttavia, la negoziazione è, e resta, per tutta la durata del percorso, una prerogativa dell’imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l’eventuale ausilio dei propri consulenti. La presenza dell’esperto non ha dunque lo scopo e la funzione di sostituire l’imprenditore nel dialogo con i suoi creditori o con le altre parti interessate ma serve a dare forza e credibilità alla posizione dell’impresa.
In coerenza con la natura stragiudiziale della composizione negoziata, il percorso, che si apre con l’istanza di nomina dell’esperto, si conclude con il deposito della relazione finale con la quale l’esperto dà atto dell’attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all’esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l’impresa. Il deposito della relazione porta all’archiviazione della composizione negoziata.Nomina dell'Esperto IndipendenteL'istanza di nomina dell’esperto è presentata mediante compilazione di un modello presente nella piattaforma telematica, mentre la nomina è affidata (ad eccezione delle imprese di minori dimensioni, c.d. «sotto soglia» la cui nomina spetta al Segretario Generale della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede legale l’impresa istante) a una commissione, costituita presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano che dura in carica due anni. La commissione è composta da:
In particolare, la nomina dell’esperto può avvenire solo tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso ciascuna Camera di commercio capoluogo di regione, mentre l’iscrizione agli elenchi può essere richiesta solo da professionisti di esperienza o da altri soggetti muniti di competenze ben determinate.
Elenco EspertiIl DL 118/2021 ha previsto che presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano sia formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:
Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
L'iscrizione all'Elenco, oltre al possesso dei requisiti sopra indicati, è subordinata anche al possesso di specifica formazione che il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre scorso, nel definire il programma, ha stabilito in 55 ore.
L'istanza di iscrizione all'Elenco degli Esperti va presentata agli Ordini professionali di appartenenza, i quali, verificata la completezza della domanda e della documentazione allegata, comunicheranno alle rispettive Camere di Commercio capoluogo di regione i nominativi dei professionisti idonei.
Le figure sopra indicate che non sono iscritte in albi professionali presenteranno istanza di iscrizione direttamente alla Camera di Commercio capoluogo di regione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 9, del D.Lgs. 14/2019, come sostituito dal D.Lgs. 83/2022, sono pubblicati gli elenchi degli esperti formati presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano .
L'elenco formato presso la Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia è consultabile al questo link, selezionando la regione Abruzzo e lasciando in bianco il campo della provincia.RiservatezzaLe trattative hanno l’obbligo di riservatezza.
Tutte le parti coinvolte, dall’imprenditore, all’esperto, ai creditori, fino alle altre parti interessate, sono tenute a non divulgare le notizie sull’impresa apprese nel corso delle trattative e a collaborare per assicurarne il regolare svolgimento.Misure ProtettiveNel percorso di composizione negoziata non vi è l’esigenza di ricorrere al tribunale posto che le trattative si svolgono tra l’imprenditore e le parti interessate con l’ausilio e la competenza dell’esperto.
Tuttavia, nel caso vi sia l’esigenza di proteggere il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell’impresa, è previsto che l’imprenditore ottenga una protezione del patrimonio. Perché si attivi la protezione è sufficiente che l’imprenditore chieda, contestualmente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza, l’applicazione di misure protettive successivamente sottoposte alla conferma da parte del giudice (l’efficacia delle misure è infatti subordinata alla contestuale presentazione del ricorso al tribunale per ottenerne la conferma o la modifica delle stesse).
L’istanza di applicazione di misure protettive è pubblicata nel Registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione senza il consenso dell’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti. Non sono inibiti i pagamenti.
Diritti di segreteria e imposta di bolloL’importo del diritto di segreteria è pari a € 252,00 per singola istanza, a cui si aggiungono 16,00 euro per l'imposta di bollo telematica, per un totale di euro 268,00.
Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione mediante il sistema di pagamento PagoPA.
La presentazione dell’istanza è vincolata all'allegazione della ricevuta del pagamento online.
Riferimenti normativi