LEGGI E DECRETI
Legge 29 dicembre 1993, n. 580
Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
CIRCOLARI
Circolare MISE n. 217427 del 16 novembre 2011
Circolare MICA n. 3536/C prot. n. 516135 del 24/12/2001
NOTE/PARERI
Nota MISE n. 328580 del 7 settembre 2018
Nota MISE n. 140806 del 17 aprile 2018
Nota MISE n. 241053 del 22 giugno 2017
Nota MISE n. 139571 del 18 maggio 2016
Nota MISE n. 50712 del 24 febbraio 2016
Nota MISE n. 199824 del 15 ottobre 2015
Nota MISE n. 225073 del 22 dicembre 2014
Nota MISE n. 39351 del 7 marzo 2014
Nota MISE n. 39517 del 7 marzo 2014
Nota MISE n. 98348 del 12 giugno 2013
Nota MISE n. 55125 del 3 aprile 2013
Nota MISE n. 21571 del 8 febbraio 2013
Nota MISE n. 0081790 del 16 maggio 2013
Nota MISE n. 176648 del 13 agosto 2012
Nota MISE n. 122689 del 25 maggio 2012
Nota MISE n. 121215 del 24 maggio 2012
Nota MISE n. 67049 del 16 marzo 2012
Nota MISE n. 56939 del 5 marzo 2012
Al fine di evitare duplicazioni di imprese, due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, ma organizzate a livello provinciale differente, sia che intendano partecipare in concorrenza che apparentate, non potranno utilizzare entrambe la medesima impresa o le medesime unità locali iscritte ad ambedue le organizzazioni (Nota MISE 0225073 del 22/12/2014).
l’organizzazione, ai fini dell’assegnazione di un seggio, potrà utilizzare solo l’impresa e le unità locali operanti nel settore di riferimento; nel caso di impresa che svolge attività promiscua, riconducibile a diversi settori economici, sia con riferimento alla sede legale che alle proprie unità locali, sarà l’organizzazione a cui la stessa aderisce che potrà scegliere di concorrere per i diversi settori utilizzando a tal fine la sede legale e le diverse unità locali con riferimento ai settori nelle quali le stesse operano.
L’organizzazione potrà utilizzare l’impresa o unità locale con riferimento al settore nel quale le stesse operano così come risultanti dai relativi codici ATECO e non in maniera difforme da tali codici.
Al fine di evitare duplicazioni, la stessa sede o unità locale non potrà essere utilizzata per l’assegnazione di seggi diversi da parte della stessa organizzazione, come espressamente chiarito all’articolo 2, comma 5, ultimo periodo, del D.M. n. 156/2011.
L’organizzazione potrà scegliere di utilizzare un’impresa che svolge attività promiscua in funzione del codice ATECO ai fini dell’assegnazione del settore di riferimento e non è vincolata al solo settore nel quale l’impresa stessa svolge attività prevalente (Nota MISE 0176648 del 13/08/2012 - punto 5).
Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno precedente alla rilevazione e quindi ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può esser considerato in nessun caso come unità intera. Pertanto le unità di personale devono essere considerate per i giorni lavorativi prestati nell'anno, il totale di tali giorni lavorativi devono essere calcolati in termini di media annua senza tener conto di alcuna approssimazione o in eccesso o in difetto (neppure su base mensile) e solo sul risultato di tale media potrà essere effettuata eventuale approssimazione in eccesso o in difetto con il normale criterio matematico di approssimazione all'unità più vicina (Nota MISE 0176648 del 13/08/2012 - punto 4).
Ai fini del calcolo delle ULA (unità di lavoro) i dipendenti occupati part-time o a termine sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time o a termine e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
[Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro] (D.M 18/04/2005 G.U del 12/10/2005 n. 238).
No. non deve essere indicato. Le Associazioni possono dichiarare imprese a loro associate con un codice di attività congruente con il settore economico per il quale intendono concorrere, indipendentemente dal fatto che sia quello principale o quello secondario (salvo il divieto di duplicazioni).
No. L’organizzazione imprenditoriale che abbia tra i propri aderenti un consorzio potrà indicarlo tra i propri iscritti e potrà dichiararlo nell’elenco di cui all’allegato B del D.M. n. 156 del 2011, mentre i singoli consorziati che fanno parte del consorzio potranno concorrere a determinare la maggiore rappresentatività della medesima organizzazione solo a condizione che tali soggetti abbiano aderito e pagato nell’ultimo biennio almeno una quota associativa all’organizzazione imprenditoriale che intende computarli fra i propri iscritti.
Analogamente l’organizzazione di categoria potrà dichiarare e riportare nell’Allegato A anche le unità locali, per le quali sono stati assolti gli obblighi associativi nei confronti dell’organizzazione di categoria stessa a norma di Statuto, iscritte nel Registro Imprese della circoscrizione per la quale concorre al procedimento di costituzione del Consiglio, anche se di imprese aventi sede in altra circoscrizione (Nota MISE 0067049 del 16/03/2012).
Appare necessario evidenziare che l'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011 prevede che le organizzazioni di categoria devono far pervenire alla Camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente, tra l’altro, “il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione".
L'art. 1, comma 1, lett. f), dello stesso decreto definisce il numero delle imprese come "il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative".
Alla luce del combinato disposto di tali norme l’organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese, iscritte nel Registro Imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all’assegnazione dei seggi del Consiglio della Camera di Commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente, risultare regolarmente iscritte all’organizzazione stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011.
Pertanto, l’organizzazione potrà dichiarare e riportare nell’Allegato A allo stesso decreto sia la sede legale che le diverse unità locali ubicate nella stessa circoscrizione territoriale.
L’art. 2 co. 2 punto b) del decreto 156/2011 fa riferimento al “numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto (dell’associazione), alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di pubblicazione dell’avviso” (31/12/2016).
Occorre però tener presente che l'art. 1, comma 1, lett. f), dello stesso decreto definisce il numero delle imprese come "il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative".
Se per cessazione si intende che l’impresa non è più registrata (ovvero iscritta/annotata) al Registro Imprese al 31/12/2016, la stessa non va inserita nell’elenco.
Nel caso di imprese che svolgano attività promiscua, è fatto divieto alle organizzazioni e alle associazioni di categoria di utilizzare la stessa impresa in due settori diversi?
Risposta: l’organizzazione imprenditoriale può includere nell’elenco imprese che svolgono più attività, purché le stesse operino anche nel settore relativo al seggio per cui concorrono. Tali imprese possono essere incluse, in alternativa, in elenchi utili per l’ottenimento di seggi di altri settori nei quali ovviamente opera l’impresa. Al fine di evitare la duplicazione delle imprese non è possibile quindi, utilizzare la stessa impresa per la partecipazione all’assegnazione di seggi in diversi settori da parte di una stessa associazione come da art.2, comma 5, ultimo periodo, del DM 156/2011 (Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 - 3.4 e D.M 156/2011 art. 2 co. 5).
Non è vietato, invece, che due diverse associazioni cui la stessa impresa con attività promiscua aderisce, la includano ciascuna in un elenco diverso di un settore in cui comunque l’impresa operi.
le imprese in fallimento/concordato fallimentare, alle quali non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio d’impresa ai sensi dell’art. 104 l.f. (o in altri casi espressamente previsti da disposizioni specifiche), che dopo la dichiarazione di fallimento non svolgono più un’attività d’impresa, con la conseguenza che non sarà più possibile correlarla ad un codice Ateco, dovranno essere escluse dagli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali.
Premesso quanto sopra:
- le imprese che risultano in fallimento al 31/12/2021, per le quali non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa, non possono essere utilizzate dalle organizzazioni imprenditoriali per l’inserimento negli elenchi;
- le imprese che risultano in fallimento successivamente al 31/12/2021 possono essere inserite negli elenchi da parte delle organizzazioni imprenditoriali.
Quanto sopra non varrebbe per le altre procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti etc.) in cui l’attività d’impresa è comunque esercitata, pur nel rispetto delle limitazioni previste dalle disposizioni fallimentari (Nota MISE 0199824 del 15/10/2015).
Le associazioni possono utilizzare le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese che risultano regolarmente iscritte a norma di statuto e che operano nel settore per il quale l’organizzazione intende concorrere individuato attraverso il codice Ateco dichiarato alla camera di commercio.
Fermo restando la definizione di numero delle imprese indicata nell’art.1, co. 1, lett. f) del decreto n. 156/2011 come "il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative", le organizzazioni devono dichiarare per le imprese associate il settore di attività per il quale intendono concorrere, il quale verrà verificato dalla camera di commercio sul registro delle imprese.
Le organizzazioni non possono, quindi, utilizzare imprese per le quali non è possibile verificare dai dati presenti nel registro delle imprese e nel REA il codice Ateco corrispondente al settore o operanti in settori diversi da quelli per i quali si intende concorrere (Nota MISE 199824 del 15/10/2015, Nota MISE 39351 del 07/03/2014).
Si ritiene che in relazione al principio di libertà associativa, anche nel caso di apparentamento di due o più organizzazioni o associazioni che abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa possa essere conteggiata più volte. Potranno quindi essere prese in considerazione tutte le imprese validamente e disgiuntamente dichiarate dalle singole organizzazioni o associazioni apparentate.
Non possono essere considerati apparentamenti validi invece, quelli fra organizzazioni riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura associativa o, quanto meno, vanno in tal caso escluse tutte le duplicazioni (Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 - 3.6).
Il comma 3 dell’articolo 12 della legge 580/93 fa salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni e precisa che in tal caso esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. Il principio della libertà associativa è ribadito dall’art. 3, comma 1, della legge n. 180 del 2011 relativa allo statuto delle imprese.
Tale disposizione consente quindi a due associazioni diverse di fare riferimento ad una medesima impresa regolarmente iscritta ad entrambe purché abbia pagato distintamente ad esse la propria quota associativa almeno una volta nell’ultimo biennio. Possono quindi includerla negli elenchi delle imprese iscritte, prodotti rispettivamente ai fini della procedura di costituzione del consiglio (Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 - 3.5).
Nel caso in cui la stessa impresa risulti iscritta sia ad una confederazione imprenditoriale che ad un’associazione appartenente in quanto tale alla stessa organizzazione (quando cioè le due organizzazioni siano l’una una ripartizione territoriale o settoriale dell’altra) non potrà essere indicata in elenchi prodotti da entrambe le organizzazioni e dovrà essere conteggiata una sola volta. Le diverse soluzioni organizzative non possono essere utilizzate per determinare effetti elusivi del divieto di duplicazione (Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 - 3.5).
No. Il codice Ateco dell’impresa è uno degli elementi che devono essere forniti dall’associazione di categoria all’interno del modello B, allegato al decreto ministeriale n. 156 del 2011 e serve alla camera di commercio al fine di verificare la corretta attribuzione di quell’impresa all’interno del settore economico per il quale si intende concorrere all’assegnazione dei seggi
Qualora in base ai controlli effettuati nello svolgimento dell’attività istruttoria le camere di commercio riscontrino delle irregolarità (non iscrizione nel registro delle imprese, non corrispondenza del codice Ateco al settore per il quale l’organizzazione intende partecipare, non corretta estrapolazione delle imprese artigiane e cooperative etc.) dovranno comunicare all’organizzazione di categoria interessata tali discordanze per consentire alla medesima associazione, entro il termine previsto dal comma 1 dell’art. 5 del D.M 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate, che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.” (Nota MISE 39157 del 07/03/2014)
Le associazioni per le quali sono state riscontrate le irregolarità, devono rettificare unicamente i dati con esclusivo riferimento alla dichiarazione e all’elenco delle imprese associate per il settore in ordine al quale la camera di commercio ha accertato le irregolarità.
La documentazione richiesta ai sensi degli artt. 2, 3, 4 del DM 156/2011 può essere presentata tramite posta elettronica certificata?
Risposta: No. La trasmissione a mezzo PEC non è prevista dalla normativa vigente, anzi è espressamente disposto l’invio o la consegna di di un apposito supporto digitale. Pertanto la documentazione di cui agli articoli 2, 3, 4 unitamente agli allegati B) e D), dovrà, pervenire alla camera di commercio entro il termine di 40 giorni dalla pubblicazione del bando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione a mano.
“Tra i dipendenti sono da ricomprendere a questi fini i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell’impresa e, in particolare, i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nei libri paga, gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di una formazione.
Sono esclusi i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i volontari.” (nota all. A, D.M n. 156/2011).
Il socio prestatore d’opera partecipa alla cooperativa conferendo un’attività lavorativa suscettibile di valorizzazione economica e in virtù della quale diviene appunto socio. La prestazione dell’attività, definita in senso ampio “lavorativa”, è il presupposto per l’inserimento all’interno della struttura societaria in qualità di socio e viene espletata in adempimento di obblighi derivati dal contratto di società e non di contratto di lavoro. Pertanto, i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di prestazione d’opera potranno essere inseriti nella categoria “soci prestatori d’opera” (Nota MISE 0176648 del 13/08/2012 - punto 2).
Ai sensi dell’art. 2 co. 2 lett. a del D.M. 156/2011, le organizzazioni di categoria devono presentare un’unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema dell’allegato A, contenente tra l’altro, “le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all’ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all’attività svolta nella circoscrizione…”. L’operatività dell’organizzazione deve essere dimostrata attraverso prove documentali dei servizi resi ai propri associati da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione territoriale (es. prove documentali di corsi, seminari, costituzione in giudizio etc.). L’organizzazione deve inoltre produrre tutta la documentazione utile a dimostrare l’ampiezza e la diffusione delle sue strutture operative anche, per esempio, attraverso contratti di locazione per dimostrare l’esistenza della sede e la disponibilità di locali dove svolgere la propria attività (Nota MISE 39351 del 07/03/2014).
Nel caso in cui un’organizzazione imprenditoriale partecipi all’assegnazione del seggio in più settori economici, tale organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati in modo distinto per ciascun settore di proprio interesse?
Risposta: l’organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati in modo distinto per ciascun settore di proprio interesse (plichi separati).
Anche in riferimento al settore Credito e Assicurazioni, al fine di inserire i dati di cui sopra, va dichiarato nello specifico se le imprese e il relativo n. occupati sono tutte del credito oppure assicurative o suddivise in entrambe le categorie. In tal caso è necessario indicare le relative cifre (D.M 155/2011 art. 2 co. 1).
L’organizzazione imprenditoriale che concorre all’assegnazione di uno o più seggi in un solo settore, deve segnalare esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore, identificate sulla base del codice ATECO 2007. Non si possono quindi segnalare le imprese operanti in altri settori.
Al fine di evitare duplicazioni:
a) le imprese artigiane e le società cooperative dei settori dell’agricoltura, industria e commercio nonché degli altri settori sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri del settore artigiano e della rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;
b) le imprese artigiane e le società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri dei rispettivi settori (art. 4 comma 1 D.M 155/2011).
All’organizzazione è rimessa la scelta di individuare il settore per il quale utilizzare l’impresa con attività promiscua, purché quest’ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni.
L’organizzazione potrà utilizzare per concorrere all’assegnazione del seggio dell’artigianato, tutte le imprese artigiane appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare anche un’impresa artigiana appartenente ai restanti settori (assicurazione, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori).
L’impresa che opera esclusivamente nei settori credito e assicurazioni, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni e turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all’assegnazione dei rispettivi settori e non per i settori artigianato o cooperazione (Nota MISE 0067049 del 16/03/2012).
A tal proposito occorrerà fare riferimento alla definizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. l), del D.M. n. 156/2011, che indica: per il settore Industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati; per il settore Commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese; per il settore Agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all’art. 2083 del Codice civile.
I Voucher rappresentano una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite “accessorie”, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolta in modo saltuario, per tutelare situazioni non regolamentate; il pagamento di tali prestazioni avviene mediante “buoni lavoro” (voucher). Considerato che tali prestazioni non incidono sullo stato di inoccupato e disoccupato e che possono essere svolte anche da soggetti già inseriti nella categoria “dipendenti” per altra impresa (per es. lavoratori in cassa integrazione), si ritiene che non debbano essere considerate ai fini del calcolo del numero dei dipendenti nella valutazione di rappresentatività per il rinnovo degli organi camerali, in analogia a quanto già previsto con le prestazioni di collaborazione continuata e collaborativa (Nota MISE 0176648 del 13/08/2012 - punto 7).
Al fine del calcolo della rappresentatività di un'associazione che intende partecipare all'assegnazione dei seggi nel nuovo consiglio camerale le stesse possono dichiarare unicamente le imprese iscritte a norma dello statuto dell'organizzazione imprenditoriale e per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il pagamento della "intera" quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse. Quanto sopra è chiaramente espresso nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico a Confartigianato del 24 maggio 2012 n. 01212115. Di conseguenza il prospettato pagamento di una porzione della quota relativamente ad un anno e di un'altra porzione nell'anno successivo, in modo che il totale delle somme versate sia equivalente ad almeno una quota annuale, non soddisfa il requisito sopra menzionato del pagamento di una quota annuale di adesione, prescritto dall'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 156.