Che cos’è
L'arbitrato è una forma di giustizia alternativa alla giurisdizione ordinaria, prevista dal codice di procedura civile, per risolvere controversie commerciali sia nazionali che internazionali. In via generale ogni controversia può essere sottoposta ad arbitrato, ad eccezione delle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili (quali per esempio le controversie sullo stato e sulla separazione dei coniugi, quelle previdenziali e di assistenza obbligatoria nonché il diritto penale, il diritto del lavoro e sindacale ed alcune questioni di diritto amministrativo) (artt. 806 - 808 c.p.c.).
Le parti possono scegliere diversi tipi di arbitrato:
RITUALE o IRRITUALE: la distinzione riguarda soprattutto l'efficacia della decisione finale. Nell'arbitrato rituale, infatti, la decisione dell'organo arbitrale ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. Nell'arbitrato irrituale, disciplinato dall'art. 808-ter c.p.c., la decisione ha la stessa efficacia di un contratto e non può acquistare direttamente quella di sentenza.
SECONDO DIRITTO o EQUITA': nell'arbitrato secondo diritto, gli arbitri, per giungere alla decisione, devono applicare unicamente le norme di diritto regolatrici della materia. Nell'arbitrato secondo equità, invece, gli arbitri possono deviare dal rigore stretto della norma di legge e riferirsi a usi o principi più ampi di giustizia in senso lato, avuto riguardo al caso concreto, ai suoi elementi e alle sue circostanze.
AD HOC o AMMINISTRATO: nell'arbitrato ad hoc le parti stabiliscono le modalità del procedimento arbitrale direttamente nella clausola arbitrale o in un atto separato. Nell'arbitrato amministrato le parti richiedono l'intervento di un ente o un'istituzione preposta alla gestione e al controllo di ogni fase del procedimento secondo regole contenute in regolamenti. Così avviene con la Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara. E' quindi più semplice ricorrere all'arbitrato amministrato, essendo sufficiente il riferimento - nella clausola o compromesso arbitrale - all'istituzione specializzata che vigilerà su ogni aspetto del procedimento arbitrale.
ARBITRATO SOCIETARIO: l'arbitrato in materia societaria è disciplinato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 che agli artt. da 34 a 37 prevede – che gli statuti societari possano contenere clausole compromissorie; – che la nomina degli arbitri deve essere effettuata da soggetto estraneo alla società (art. 34, comma 2); – che deve essere ammesso l’intervento di terzi (art. 35, comma 2); – che agli arbitri è consentito di conoscere incidenter tantum le questioni non compromettibili (art. 35, comma 3; – che agli arbitri è devoluto il potere di disporre con ordinanza non reclamabile la sospensione delle delibere assembleari impugnate (art. 35, comma 5); per il resto si applicano le norme dell’arbitrato ordinario o di diritto comune di cui agli artt. 806 e segg. c.p.c. in quanto compatibili. L’arbitrato societario si applica solo alle società commerciali disciplinate dal diritto italiano aventi la sede arbitrale in Italia e solo in presenza di clausola compromissoria contenuta negli statuti societari, per cui in caso di compromesso o di clausola compromissoria contenuta in patti parasociali o negozi di trasferimento di partecipazioni si applica la normativa di arbitrato ordinario o di diritto comune di cui agli artt. 806 e segg. c.p.c.
Quali vantaggi offre l’arbitrato amministrato
L'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara presenta notevoli vantaggi: tempi certi e rapidi, costi convenienti e predeterminati, riservatezza, specifica competenza degli arbitri, garanzia di imparzialità ed indipendenza, regole certe, assistenza della Segreteria della Camera Arbitrale in ogni fase del procedimento.
La Camera Arbitrale non solo amministra i procedimenti ma fornisce, altresì, tramite il proprio personale, un'attività di consulenza preventiva in fase di redazione delle clausole, anche attraverso l'ausilio di modelli di clausole e compromessi, cui chiunque può riferirsi nella delicata fase di redazione di un contratto di cui sia parte.
La Camera Arbitrale amministra gli arbitrati garantendo il rispetto del principio del contraddittorio e della parità di trattamento tra le parti.
A chi interessa
Alle imprese,ai professionisti, ai consumatori, ai privati e agli enti pubblici, per la risoluzione di controversie di natura commerciale.
Cosa serve
All'insorgere di una controversia, si può ricorrere all'arbitrato solo se nel contratto è stata inserita un'apposita CLAUSOLA COMPROMISSORIA che richiami espressamente il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti Pescara. A lite insorta, l'arbitrato può essere praticato anche in assenza della clausola compromissoria, purché tra le parti sia stipulato un COMPROMESSO ARBITRALE ovvero un accordo con il quale le parti derogano dalla giurisdizione ordinaria in favore dell'arbitrato.
La Cassazione con sentenza n. 24867 del 9 dicembre 2010 ha indirettamente risolto la diatriba tra teoria del doppio binario e quella dell’esclusività dell’arbitrato societario, dichiarando nulla la clausola compromissoria statutaria che devolva le controversie societarie ad arbitri nominati dalle parti e quindi all’arbitrato comune anziché a quello societario i cui arbitri devono essere necessariamente nominati da un soggetto terzo estraneo alla società.