AVVISO IMPORTANTE: a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021 depositata in data 29 marzo 2021 non è più possibile costituire start up innovative in forma di S.r.l. in deroga all'art. 2463 C.C. con utilizzo del modello standard tipizzato
Le start-up innovative sono società di capitali costituite anche in forma cooperativa che:
e che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
La costituzione di una start-up innovativa, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021, può avvenire esclusivamente con atto pubblico redatto da Notaio
Come previsto dalla legge, le start-up innovative hanno diritto ad una serie di vantaggi: agevolazioni fiscali per le pratiche del Registro delle Imprese, gestione societaria flessibile, disciplina particolare nei rapporti di lavoro, non assoggettamento alla procedura di fallimento ecc.
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
Condizione fondamentale per beneficiare di tali vantaggi è che le start-up siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
L’iscrizione nella sezione speciale va richiesta attraverso la presentazione di una pratica telematica di Comunicazione Unica e allegando l’autocertificazione del possesso dei requisiti secondo il modello all’uopo predisposto, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società.
Per le start up in fase di prima iscrizione, alla luce delle nuove disposizioni di cui al D.L. 135/2018 convertito nella legge 11 febbraio 2019, occorre provvedere, entro 30 giorni dall’iscrizione, al completamento del proprio profilo personalizzato mediante l’inserimento delle informazioni nell’apposita piattaforma informatica http://startup.registroimprese.it/isin/home
MANTENIMENTO STATUS START-UP INNOVATIVA
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione in sezione speciale, che è condizione per continuare a fruire dei benefici connessi allo status di start-up innovativa, l’art. 25 comma 15 prescrive che il legale rappresentante della società attesti, mediante autocertificazione, entro i termini previsti dalla norma, il mantenimento del possesso dei requisiti attraverso autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante, da depositarsi al RI con la procedura della Comunicazione Unica.
La mancata presentazione della dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti comporta la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale con perdita dei benefici correlati all’iscrizione.
ADEMPIMENTI PERIODICI STARTUP
Con la conversione in legge 11 febbraio 2019, n. 12 del D.L. 135/2018 è stata modificata la disciplina delle Start-up e delle PMI innovative, allo scopo di semplificare gli obblighi informativi e snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni previste.
Al fine di procedere ai suddetti adempimenti, si consiglia la consultazione delle Indicazioni operative contenute nella Guida redatta dalle Camere di Commercio con il coordinamento del Mise (da pag 23 a pag 30 della guida)
http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/document/Guida_Startup_Innovativa.pdf
Si precisa, a tal proposito, che il termine per la presentazione tempestiva della suddetta pratica di mantenimento del possesso dei requisiti è di 30 giorni dall’approvazione del bilancio. Ad esempio, in caso di approvazione in data 20/04/2019 la pratica di mantenimento dovrà essere presentata entro il 20/05/2019 e non entro il 30/06/2019. Nel caso, invece, di approvazione del bilancio in data 10/06/2019, per la società che si trova nella condizione di poter usufruire del maggior termine, la pratica di mantenimento, alla luce della modifica normativa sopra menzionata, risulterà tempestiva se presentata entro il 10/07/2019.
Alla luce delle suddette novità normative e della circolare MISE n. 3718/C del 10/04/2019 https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2039607-circolare-3718-c-del-10-aprile-2019-prot-80727 per le start up già iscritte sono previsti in sintesi i seguenti step pubblicitari in ordine temporale:
La mancata compilazione del summenzionato profilo comporterà il blocco informatico della pratica della Comunicazione Unica di cui al punto 3 e quindi la pratica non perverrà nemmeno al Registro Imprese. A tal proposito si ricorda che la mancata presentazione della pratica di conferma del possesso dei requisiti di start up equivale a perdita dei requisiti stessi con conseguente perdita dello status di start up innovativa.
Per le start up in fase di prima iscrizione occorre utilizzare il nuovo modello di dichiarazione del possesso dei requisiti http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/document/Modello_Autodichiarazione_Startup_Innovativa.pdf ed entro 30 giorni dall’iscrizione provvedere al completamento del proprio profilo personalizzato.
Anche per le PMI innovative si dovranno osservare gli step pubblicitari sopra descritti per le startup.
Le startup innovative sono società di capitali costituite anche in forma cooperativa che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
REQUISITI RICHIESTI
REQUISITI ALTERNATIVI (almeno uno):
Le startup innovative possono godere di una serie di vantaggi: agevolazioni fiscali per le pratiche del Registro delle Imprese, gestione societaria flessibile, disciplina particolare nei rapporti di lavoro, facilitazioni burocratiche, equity crowdfunding, non assoggettamento alla procedura di fallimento ecc..
Condizione fondamentale per beneficiare di tali vantaggi è che le startup siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
La domanda di iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative del Registro delle Imprese va presentata telematicamente tramite la Comunicazione Unica.
Alla domanda occorre allegare il modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa startup innovativa.
Tutte le informazioni, la modulistica e la documentazione relativa alle start-up innovative sono disponibili: