Appare necessario evidenziare che l'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011 prevede che le organizzazioni di categoria devono far pervenire alla Camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente, tra l’altro, “il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione".
L'art. 1, comma 1, lett. f), dello stesso decreto definisce il numero delle imprese come "il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative".
Alla luce del combinato disposto di tali norme l’organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese, iscritte nel Registro Imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all’assegnazione dei seggi del Consiglio della Camera di Commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente, risultare regolarmente iscritte all’organizzazione stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011.
Pertanto, l’organizzazione potrà dichiarare e riportare nell’Allegato A allo stesso decreto sia la sede legale che le diverse unità locali ubicate nella stessa circoscrizione territoriale.
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