Si ritiene che in relazione al principio di libertà associativa, anche nel caso di apparentamento di due o più organizzazioni o associazioni che abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa possa essere conteggiata più volte. Potranno quindi essere prese in considerazione tutte le imprese validamente e disgiuntamente dichiarate dalle singole organizzazioni o associazioni apparentate.
Non possono essere considerati apparentamenti validi invece, quelli fra organizzazioni riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura associativa o, quanto meno, vanno in tal caso escluse tutte le duplicazioni (Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 - 3.6).
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