Il comma 3 dell’articolo 12 della legge 580/93 fa salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni e precisa che in tal caso esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. Il principio della libertà associativa è ribadito dall’art. 3, comma 1, della legge n. 180 del 2011 relativa allo statuto delle imprese.
Tale disposizione consente quindi a due associazioni diverse di fare riferimento ad una medesima impresa regolarmente iscritta ad entrambe purché abbia pagato distintamente ad esse la propria quota associativa almeno una volta nell’ultimo biennio. Possono quindi includerla negli elenchi delle imprese iscritte, prodotti rispettivamente ai fini della procedura di costituzione del consiglio (Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 - 3.5).
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