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REGISTRO IMPRESE: Sospesi i termini giudiziari dal 9 marzo all'11 maggio 2020.

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09 mag 2020

Nuovi termini disposti dall'art. 36 del D.L. n. 23/2020.                 

La norma determina importanti conseguenze per:

  • Ricorso al giudice del registro delle imprese contro i rifiuti di iscrizione di atti o notizie al Registro Imprese emessi dal Conservatore: il termine di 8 giorni dalla notificazione dell’atto di rifiuto (art. 2189 c.c.) inizia  a decorrere dal 12 maggio in poi per tutti i provvedimenti di rifiuto notificati durante il periodo di sospensione.  

  • Reclami o opposizioni relativi ad atti da iscrivere nel registro delle imprese (es. atti di trasformazione eterogenea, atti di fusione, cancellazioni in seguito ad approvazione del bilancio finale per decorrenza dei termini etc...): i termini  non decorrono dal 9 marzo al 11 maggio 2020.

Si tratta, a titolo esemplificativo di:

  • atti di fusione, scissione (60 giorni dalla data d’iscrizione della delibera di fusione);

  • domande di cancellazione presentate dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla data d’iscrizione del bilancio finale di liquidazione;

  • domande di cancellazione di società di persone presentate dopo il decorso del termine di 2 mesi dalla data di comunicazione del piano di riparto;

  • comunicazione degli effetti della trasformazione eterogenea  a decorrere dalla data di 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di trasformazione;

  • eventuali altri atti  per cui sono previsti termini analoghi.

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