Secondo quanto disposto dall’art. 3, sesto comma, del decreto-legge 31/12/2020 n. 183 (convertito con modifiche nella legge 26/02/2021, n. 21), che interviene sui termini ordinari di convocazione delle assemblee dei soci chiamate ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020, è consentito alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario, prevedendo alcune facilitazioni volte a ridurre i raggruppamenti di persone, nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.
L’art. 106 stabilisce, inoltre, che l’assemblea ordinaria possa essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (vale a dire entro il 29 giugno 2021) e per tutte le società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.), le cooperative e le mutue assicuratrici, è ammesso che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie sia possibile prevedere l'espressione del voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
È, inoltre, consentito che l'assemblea si svolga, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Con specifico riferimento alle S.r.l., infine, l’espressione del voto potrà avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479-bis, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie.
Tutte le deroghe così indicate si potranno applicare a condizione che le assemblee si tengano entro il 31 luglio 2021.