Le società che decidono, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato versano (entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione) il diritto annuale relativo all'anno di costituzione. L'anno successivo alla costituzione, alla scadenza del termine di pagamento del diritto annuale, la società non ha ancora concluso il primo esercizio fiscale e non ha, quindi, alcuna base imponibile su cui determinare l'importo del diritto da versare. Pertanto, entro il termine di pagamento del diritto, coincidente con il termine di pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi, la società è tenuta a versare un importo pari a quello versato al momento dell'iscrizione. L'anno successivo provvederà a versare l'eventuale conguaglio relativo al diritto annuale dell'anno precedente insieme al diritto annuale dell'anno in corso.
Ad esempio: una società si iscrive al Registro Imprese a settembre 2010 decidendo, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato fino a dicembre 2011.
Via F.lli Pomilio snc - 66100 Chieti Scalo
Via Conte di Ruvo 2 - 65127 Pescara
Piazza G.B. VIco 3 - 66100 Chieti
Porto Turistico "Marina di Pescara"
Via Papa Giovanni XXIII - 65126 Pescara
Via Papa Giovanni XXIII - 65126 Pescara