A partire dall'anno 2001 le società in stato di liquidazione/scioglimento o che hanno denunciato la cessazione dell'attività, ma non la cancellazione dal Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto annuale. Queste due categorie di impresa, con la vecchia normativa e quindi, fino all'anno 2000, erano invece esonerate dal pagamento.
I riferimenti normativi sono i seguenti:
in merito ai soggetti obbligati l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 359 del 11/05/2001 prevede: "Ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge n. 580/93 è tenuta al pagamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio";
in merito alla cessazione dall'obbligo l'art. 4, comma 3, del citato decreto prevede: "Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggetti al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale".
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