La proroga della scadenza dei termini di pagamento del diritto annuale, disposta dagli artt. 3-sexies e 3-septies inseriti in sede di conversione del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, nella Legge 3 luglio 2023, n. 87, entrata in vigore dal 6/07/2023 (G.U. n. 155 del 05/07/2023) è prevista per i soggetti che:
I termini di versamento per tali soggetti sono:
Si riporta, per utilità, l'indicazione della percentuale di maggiorazione da applicare in ragione di giorno in base alla data di versamento:
TERMINE / GIORNO DI VERSAMENTO |
MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE: CON / SENZA ALCUNA % DI MAGGIORAZIONE |
---|---|
ENTRO IL 20-luglio-2023 |
SENZA ALCUNA MAGGIORAZIONE |
21 luglio 2023 |
0,0364 |
22 luglio 2023 |
0,0727 |
23 luglio 2023 |
0,1091 |
24 luglio 2023 |
0,1455 |
25 luglio 2023 |
0,1818 |
26 luglio 2023 |
0,2182 |
27 luglio 2023 |
0,2545 |
28 luglio 2023 |
0,2909 |
29 luglio 2023 |
0,3273 |
30 luglio 2023 |
0,3636 |
31 luglio 2023 |
0,4 |
Dal 1° agosto 2023 si potranno regolarizzare i versamenti irregolari solo tramite il ravvedimento operoso, applicando al diritto annuale le sanzioni del:
applicando ad entrambe le tipologie di ravvedimento gli interessi legali dovuti, calcolati dal 21 luglio 2023 fino al giorno di versamento (cod. tributo 3851).