Diritto annuale 2023: proroga per le imprese soggette ad ISA
19 lug 2023
La proroga della scadenza dei termini di pagamento del diritto annuale, disposta dagli artt. 3-sexies e 3-septies inseriti in sede di conversione del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, nella Legge 3 luglio 2023, n. 87, entrata in vigore dal 6/07/2023 (G.U. n. 155 del 05/07/2023) è prevista per i soggetti che:
- adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i medesimi requisiti di cui al punto 1.
I termini di versamento per tali soggetti sono:
- il 20 luglio 2023 per il versamento senza alcuna maggiorazione;
- dal 21 al 31 luglio 2023 maggiorando a titolo di interesse corrispettivo la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40%.
Si riporta, per utilità, l'indicazione della percentuale di maggiorazione da applicare in ragione di giorno in base alla data di versamento:
Indice di maggiorazione
|
TERMINE / GIORNO DI VERSAMENTO
|
MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE: CON / SENZA ALCUNA % DI MAGGIORAZIONE
|
|
ENTRO IL 20-luglio-2023
|
SENZA ALCUNA MAGGIORAZIONE
|
|
21 luglio 2023
|
0,0364
|
|
22 luglio 2023
|
0,0727
|
|
23 luglio 2023
|
0,1091
|
|
24 luglio 2023
|
0,1455
|
|
25 luglio 2023
|
0,1818
|
|
26 luglio 2023
|
0,2182
|
|
27 luglio 2023
|
0,2545
|
|
28 luglio 2023
|
0,2909
|
|
29 luglio 2023
|
0,3273
|
|
30 luglio 2023
|
0,3636
|
|
31 luglio 2023
|
0,4
|
Dal 1° agosto 2023 si potranno regolarizzare i versamenti irregolari solo tramite il ravvedimento operoso, applicando al diritto annuale le sanzioni del:
- "ravvedimento breve": 3,75% entro trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza 20 luglio 2023 (cod. tributo 3852)
- "ravvedimento lungo": 6% entro un anno dalla scadenza, ossia dal 21 agosto 2023 al 20 luglio 2024 (cod. tributo 3852)
applicando ad entrambe le tipologie di ravvedimento gli interessi legali dovuti, calcolati dal 21 luglio 2023 fino al giorno di versamento (cod. tributo 3851).