E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 24 luglio 2021, la Legge 23 luglio 2021, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali).
Tale norma ha aggiunto il comma 7-bis all’art. 13 del citato decreto-legge che dispone quanto segue: “i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso”.
La predetta normativa interviene, quindi, ulteriormente sulla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, già disposta in precedenza a causa dell’emergenza epidemiologica per il periodo dal 9 marzo 2020 fino al 31 gennaio 2021, estendendo di fatto la sospensione dei termini fino al 30 settembre 2021.
In conseguenza delle ultime disposizioni, la Camera di Commercio di Chieti Pescara ha cancellato dal “Registro Informatico dei Protesti” i titoli protestati e già pubblicati nell'ulteriore periodo di sospensione (decorrente dal 1° febbraio 2021), mentre per i protesti eventualmente levati sino al 30/09/2021 non si darà corso alla loro pubblicazione nel Registro.