Entro il 1° ottobre 2020 le imprese non ancora in regola sono obbligate a comunicare al Registro delle Imprese la propria casella di posta elettronica certificata.
L’obbligo riguarda indistintamente sia le imprese individuali che le società.
Tuttavia è utile ricordare che nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella propria disponibilità esclusiva.
E’ quanto prevede l’art. 37 del D.L. 76/2020 contenente disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti e completare e rendere pienamente operativo il processo di digitalizzazione prevedendo il domicilio digitale, concetto più ampio della posta elettronica certificata, poiché ricomprende anche i servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq), come definiti dal Regolamento europeo eIDAS.
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al registro imprese entro il termine prescritto del 1° ottobre l’impresa incorrerà nell’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata, nel caso in cui sia costituita in forma societaria (cioè da 206 a 2.064 euro; se si paga entro 60 giorni dalla contestazione della violazione l'importo è di 412 euro) e in quella prevista dall’art. 2194 c.c., in misura triplicata, nel caso di impresa individuale (cioè da 30 a 1.548 euro, se si paga entro 60 giorni dalla contestazione della violazione l'importo è di € 60 euro ).
Qualora durante la vita dell’impresa il domicilio digitale diventi inattivo o anche in caso di mancata comunicazione nel termine del 1° ottobre 2020, il Conservatore del Registro delle imprese, previo invito ad adempiere, provvederà alla cancellazione dell’indirizzo ed all’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo PEC. La procedura d’ufficio si concluderà con la comminazione della prevista sanzione amministrativa.
Tale disciplina non trova applicazione per le società e le imprese individuali di nuova costituzione che richiedono l’iscrizione nel Registro delle Imprese e che, ai sensi dell’art. 16 comma 6 del D.L. 185/2008 e dell’art. 5 comma 1 del D.L. 179/2012, hanno l’obbligo di comunicare, contestualmente alla richiesta di iscrizione, il proprio domicilio digitale; qualora il domicilio digitale non venga indicato, non sia valido, oppure non sia riconducibile univocamente all’impresa, la richiesta di iscrizione verrà sospesa in attesa di regolarizzazione.
Le imprese quindi sono invitate entro il termine perentorio del 1° ottobre, a verificare il corretto funzionamento della propria PEC (ora definito domicilio digitale) e controllare la correttezza dell’iscrizione al Registro delle Imprese. In mancanza di una PEC attiva e ad uso esclusivo, l’impresa dovrà richiederne l’attivazione da un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle Imprese tramite la procedura semplificata e totalmente gratuita le cui istruzioni sono disponibili sul sito camerale old.chpe.camcom.it nella sezione relativa al Registro delle Imprese.